Art. 9 Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 77/2012 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 77/2012 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento di attivita' connesse in particolare alla sorveglianza dei beni, delle strutture e degli impianti, alla collaborazione nei servizi amministrativi al pubblico anche attraverso utilizzo di procedure telematiche o strumenti informatici, non effettuabili mediante il proprio personale, la Regione e gli enti dipendenti sono autorizzati a ricorrere a imprese che garantiscano l'integrazione di professionalita' diverse, anche nell'ambito di contratti di servizio gia' in essere.". 2. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 18 della legge regionale 77/2012 e' aggiunto il seguente: "6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, stimati in curo 420.000,00 per l'anno 2013, si fa fronte rispettivamente per euro 400.000,00 ed euro 20.000,00 con gli stanziamenti della UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" e della UPB 142 "Attivita' di informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2013, ed in euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" del bilancio pluriennale 2013 - 2015, annualita' 2014 e 2015. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.".