Art. 9 
 
                      Modifiche all'articolo 18 
                    della legge regionale 77/2012 
 
  1. Dopo il comma 6 dell'articolo 18 della legge  regionale  77/2012
e' aggiunto il seguente: 
  "6-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento di attivita'  connesse
in particolare alla sorveglianza dei beni, delle  strutture  e  degli
impianti, alla collaborazione nei servizi amministrativi al  pubblico
anche  attraverso  utilizzo  di  procedure  telematiche  o  strumenti
informatici, non  effettuabili  mediante  il  proprio  personale,  la
Regione e gli enti dipendenti sono autorizzati a ricorrere a  imprese
che garantiscano l'integrazione di  professionalita'  diverse,  anche
nell'ambito di contratti di servizio gia' in essere.". 
  2. Dopo il comma  6-bis  dell'articolo  18  della  legge  regionale
77/2012 e' aggiunto il seguente: 
  "6-ter.  Agli  oneri  di  cui  al  comma  6-bis,  stimati  in  curo
420.000,00 per l'anno 2013, si fa  fronte  rispettivamente  per  euro
400.000,00 ed euro 20.000,00  con  gli  stanziamenti  della  UPB  711
"Funzionamento della struttura regionale - Spese  correnti"  e  della
UPB  142  "Attivita'  di  informazione,   ricerca,   monitoraggio   e
valutazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2013, ed  in
euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con
gli  stanziamenti  della  UPB  711  "Funzionamento  della   struttura
regionale - Spese correnti" del bilancio  pluriennale  2013  -  2015,
annualita' 2014 e 2015. Agli oneri per gli esercizi successivi si  fa
fronte con legge di bilancio.".