Art. 2 
 
                 Modalita' dell'intervento regionale 
 
  1. La Regione effettua gli interventi di  sostegno  finanziario  di
cui all'art. 1 mediante la concessione di finanziamenti  ai  soggetti
del terzo settore di cui all'art. 17, comma 2, lettere a), b),  d)  e
g) della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41  (Sistema  integrato
di interventi e servizi per la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale), per la realizzazione di progetti di inclusione sociale. 
  2. L'importo massimo di ciascuno dei finanziamenti di cui al  comma
1 e' fissato in euro 150.000,00. 
  3. I rapporti tra la Regione e i soggetti  attuatori  dei  progetti
sono regolati da apposita convenzione i cui contenuti  sono  definiti
secondo uno schema tipo  approvato  con  deliberazione  della  Giunta
regionale.