Art. 2 Modalita' dell'intervento regionale 1. La Regione effettua gli interventi di sostegno finanziario di cui all'art. 1 mediante la concessione di finanziamenti ai soggetti del terzo settore di cui all'art. 17, comma 2, lettere a), b), d) e g) della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per la realizzazione di progetti di inclusione sociale. 2. L'importo massimo di ciascuno dei finanziamenti di cui al comma 1 e' fissato in euro 150.000,00. 3. I rapporti tra la Regione e i soggetti attuatori dei progetti sono regolati da apposita convenzione i cui contenuti sono definiti secondo uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale.