Art. 3 
 
               Contenuti, presentazione e valutazione 
                 dei progetti di inclusione sociale 
 
  1. Il finanziamento e' concesso a seguito  della  pubblicazione  di
bando pubblico, della presentazione e della positiva  valutazione  di
progetti diretti a favorire  l'inclusione  sociale  dei  soggetti  in
condizioni di particolare fragilita'. 
  2. Fatto  salvo  quanto  ulteriormente  prescritto  dal  bando,  il
progetto di inclusione sociale contiene  l'indicazione  dei  seguenti
elementi: 
  a) una descrizione generale del progetto proposto, con  particolare
riferimento agli elementi innovativi rispetto all'ordinaria attivita'
del soggetto del terzo settore; 
  b) gli obiettivi di tipo qualitativo secondo le priorita'  indicate
dal bando, tra le quali l'inserimento sociale del soggetto attraverso
l'attribuzione di  un  ruolo  rispetto  alla  collettivita',  la  sua
valorizzazione e  responsabilizzazione,  il  recupero  di  competenze
personali, il miglioramento del sistema di relazioni con la comunita'
di riferimento; 
  c) la programmazione di attivita' di formazione  interna  destinate
agli operatori dei centri di ascolto di cui all'art. 5 comma 1; 
  d) i costi di gestione del progetto; 
  e) la forma di compartecipazione del soggetto  del  terzo  settore,
consistente nel cofinanziamento del progetto presentato oppure  nella
messa a disposizione di strutture  e  personale  per  lo  svolgimento
delle  attivita',  o  comunque  nell'assunzione  dei  relativi  oneri
economici; 
  f) le specifiche condizioni di difficolta'  personale  o  familiare
dei  destinatari  del  progetto,  con  particolare  riferimento  alle
famiglie numerose, alla presenza di situazioni di disabilita'  grave,
alla presenza di figli minori e di nuclei monoparentali; 
  g) i criteri di valutazione delle condizioni indicate alla  lettera
f); 
  h)  l'indicazione   dei   centri   di   ascolto   coinvolti   nella
realizzazione del progetto; 
  i) la programmazione di attivita' di tutoraggio, con la  previsione
di un progetto  personalizzato  nei  confronti  dei  destinatari  del
progetto, aventi la finalita' di supportare un  uso  consapevole  del
denaro ed il superamento della situazione di marginalita'; 
  j) le regolazioni specifiche dei rapporti  con  i  destinatari  del
progetto, successivamente all'erogazione  del  sostegno  finanziario,
secondo quanto disposto all'art. 6 commi 4 e 5; 
  k) la durata del progetto di inclusione sociale, non  superiore  ad
anni quattro; 
  l)  l'illustrazione  della  pregressa   esperienza   del   soggetto
proponente, derivante  dallo  svolgimento  di  attivita'  analoghe  a
quelle per le quali e' richiesto  il  finanziamento,  e  comunque  di
attivita' di rilievo sociale; 
  m) le modalita'  di  diffusione  e  pubblicizzazione  del  progetto
presso i potenziali beneficiari. 
  3.  Ciascun  soggetto  del  terzo  settore  non   puo'   presentare
complessivamente piu' di due progetti,  riferiti  a  distinti  ambiti
territoriali aventi una popolazione non inferiore a 100.000  abitanti
o comunque corrispondenti ad una zona socio-sanitaria. 
  4. Un progetto puo' essere presentato ed attuato da  piu'  soggetti
in collaborazione tra  loro.  In  questo  caso  essi  individuano  un
capofila per la  presentazione  del  progetto  a  seguito  del  bando
regionale. 
  5. La graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e' approvata
con decreto del dirigente regionale competente per materia  entro  90
giorni dalla scadenza del termine fissato per  la  presentazione  dei
progetti. 
  6. La Regione compartecipa agli  oneri  di  gestione  dei  progetti
finanziati nella misura forfetaria del  5%  dell'importo  complessivo
del finanziamento regionale assegnato per l'attuazione del progetto.