Art. 5 Centri di ascolto 1. La valutazione della condizione dei destinatari del progetto avviene nell'ambito di presidi territoriali dei soggetti del terzo settore, denominati «centri di ascolto». 2. Gli operatori dei centri di ascolto effettuano la valutazione secondo i criteri di cui all'art. 3 comma 2 lettera g) ed operano in stretto coordinamento con il personale professionale dei servizi sociali territoriali, anche per quanto riguarda l'attuazione delle misure previste dall'art. 52 comma 3 della l.r. n. 41/2005. 3. Successivamente all'erogazione del sostegno finanziario gli operatori dei centri di ascolto svolgono le azioni di tutoraggio previste dal progetto personalizzato di cui all'art. 3, comma 2, lettera i).