Art. 5 
 
                          Centri di ascolto 
 
  1. La valutazione della condizione  dei  destinatari  del  progetto
avviene nell'ambito di presidi territoriali dei  soggetti  del  terzo
settore, denominati «centri di ascolto». 
  2. Gli operatori dei centri di ascolto  effettuano  la  valutazione
secondo i criteri di cui all'art. 3 comma 2 lettera g) ed operano  in
stretto coordinamento con  il  personale  professionale  dei  servizi
sociali territoriali, anche per quanto  riguarda  l'attuazione  delle
misure previste dall'art. 52 comma 3 della l.r. n. 41/2005. 
  3. Successivamente  all'erogazione  del  sostegno  finanziario  gli
operatori dei centri di ascolto  svolgono  le  azioni  di  tutoraggio
previste dal progetto personalizzato di  cui  all'art.  3,  comma  2,
lettera i).