Art. 6 Tipologia del sostegno finanziario 1. I soggetti del terzo settore erogano il sostegno finanziario entro il termine di trenta giorni dall'esito positivo della valutazione di cui all'art. 5. 2. L'importo massimo erogabile a ciascun beneficiario e' pari ad euro 3.000,00. 3. E' esclusa la richiesta di garanzie sotto qualsiasi forma e non sono dovute spese di istruttoria ne' interessi sulla somma erogata. 4. La restituzione avviene in forma rateale, entro un termine massimo di 36 mesi, secondo le specifiche modalita' previste dal progetto di inclusione sociale. 5. In alternativa a quanto disposto dal comma 4, il progetto di inclusione sociale puo' prevedere lo svolgimento da parte del beneficiario di attivita' di utilita' sociale, come definite dall'art. 2 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 «Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunita': riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati»). 6. Il progetto di inclusione sociale puo' prevedere che il beneficiario del sostegno utilizzi alternativamente le modalita' di restituzione di cui ai commi 4 e 5 anche nella fase di attuazione del progetto stesso.