Art. 6 
 
                 Tipologia del sostegno finanziario 
 
  1. I soggetti del terzo settore  erogano  il  sostegno  finanziario
entro  il  termine  di  trenta  giorni  dall'esito   positivo   della
valutazione di cui all'art. 5. 
  2. L'importo massimo erogabile a ciascun beneficiario  e'  pari  ad
euro 3.000,00. 
  3. E' esclusa la richiesta di garanzie sotto qualsiasi forma e  non
sono dovute spese di istruttoria ne' interessi sulla somma erogata. 
  4. La restituzione avviene  in  forma  rateale,  entro  un  termine
massimo di 36 mesi, secondo  le  specifiche  modalita'  previste  dal
progetto di inclusione sociale. 
  5. In alternativa a quanto disposto dal comma  4,  il  progetto  di
inclusione  sociale  puo'  prevedere  lo  svolgimento  da  parte  del
beneficiario  di  attivita'  di  utilita'  sociale,   come   definite
dall'art. 2 comma 2 della legge regionale  9  dicembre  2002,  n.  42
(Disciplina  delle  Associazioni  di  promozione  sociale.   Modifica
all'art.  9  della  legge   regionale   3   ottobre   1997,   n.   72
«Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza
e di pari opportunita': riordino dei  servizi  socio-assistenziali  e
socio-sanitari integrati»). 
  6.  Il  progetto  di  inclusione  sociale  puo'  prevedere  che  il
beneficiario del sostegno utilizzi alternativamente le  modalita'  di
restituzione di cui ai commi 4 e 5 anche nella fase di attuazione del
progetto stesso.