Art. 7 
 
                 Controlli, rendicontazione e revoca 
                     dei finanziamenti regionali 
 
  1. La  Regione  esercita  il  controllo  in  ordine  alla  corretta
attuazione  dei   progetti   di   inclusione   sociale   ammessi   al
finanziamento, anche mediante verifiche presso i centri di ascolto di
cui all'art. 5. 
  2. I soggetti del terzo settore rendicontano annualmente  l'impiego
delle somme percepite utilizzando un'apposita  modulistica  approvata
con decreto del dirigente regionale competente per materia e  tengono
a disposizione della Regione  tutta  la  documentazione  relativa  ai
progetti  finanziati  per  i  tre  anni  successivi   alla   completa
attuazione degli stessi. 
  3. Nei casi di mancata o parziale  realizzazione  dei  progetti  di
inclusione sociale e' disposta la  revoca,  totale  o  parziale,  dei
finanziamenti concessi. 
  4. Il  trattamento  dei  dati  personali  per  lo  svolgimento  del
controllo di  cui  al  comma  1  e'  effettuato  nel  rispetto  delle
disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice
in materia di protezione dei dati personali). 
  5. Con deliberazione  della  Giunta  regionale  sono  stabilite  le
modalita' di impianto e di funzionamento di un basamento  informativo
per il monitoraggio delle procedure di erogazione dei  finanziamenti,
nonche'  le  modalita'  per  l'effettuazione  dei  controlli  e   per
l'eventuale revoca dei finanziamenti stessi.