Art. 7 Controlli, rendicontazione e revoca dei finanziamenti regionali 1. La Regione esercita il controllo in ordine alla corretta attuazione dei progetti di inclusione sociale ammessi al finanziamento, anche mediante verifiche presso i centri di ascolto di cui all'art. 5. 2. I soggetti del terzo settore rendicontano annualmente l'impiego delle somme percepite utilizzando un'apposita modulistica approvata con decreto del dirigente regionale competente per materia e tengono a disposizione della Regione tutta la documentazione relativa ai progetti finanziati per i tre anni successivi alla completa attuazione degli stessi. 3. Nei casi di mancata o parziale realizzazione dei progetti di inclusione sociale e' disposta la revoca, totale o parziale, dei finanziamenti concessi. 4. Il trattamento dei dati personali per lo svolgimento del controllo di cui al comma 1 e' effettuato nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalita' di impianto e di funzionamento di un basamento informativo per il monitoraggio delle procedure di erogazione dei finanziamenti, nonche' le modalita' per l'effettuazione dei controlli e per l'eventuale revoca dei finanziamenti stessi.