Art. 8 Rendicontazione finale dei progetti e restituzione delle somme residue 1. Alla conclusione dei progetti i soggetti del terzo settore redigono un rendiconto finale sull'attivita' svolta in cui sono evidenziati: a) il numero di contatti complessivamente intercorsi con soggetti in condizioni di disagio; b) i sostegni finanziari erogati; c) i costi complessivamente sostenuti; d) la quota dei costi a carico della Regione, determinata nella misura di cui all'art. 3 comma 6; e) le somme non impegnate per la realizzazione dei progetti e gli importi restituiti; f) gli importi che non e' stato possibile recuperare, con l'indicazione delle relative motivazioni; g) i risultati raggiunti, con riferimento agli obiettivi dei progetti di inclusione sociale oggetto di finanziamento. 2. La rendicontazione finale e' approvata con atto del dirigente competente per materia, nel termine di 60 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte dei soggetti del terzo settore di cui all'art. 2 comma 1. 3. Le somme di cui al comma 1 lettera e), al netto della quota dei costi sostenuti, sono restituite alla Regione nel termine di 60 giorni dall'approvazione del rendiconto di cui al comma 2. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 23 aprile 2013 ROSSI