Art. 8 
 
                 Rendicontazione finale dei progetti 
                 e restituzione delle somme residue 
 
  1. Alla conclusione dei  progetti  i  soggetti  del  terzo  settore
redigono un rendiconto  finale  sull'attivita'  svolta  in  cui  sono
evidenziati: 
  a) il numero di contatti complessivamente intercorsi  con  soggetti
in condizioni di disagio; 
  b) i sostegni finanziari erogati; 
  c) i costi complessivamente sostenuti; 
  d) la quota dei costi a carico  della  Regione,  determinata  nella
misura di cui all'art. 3 comma 6; 
  e) le somme non impegnate per la realizzazione dei progetti  e  gli
importi restituiti; 
  f)  gli  importi  che  non  e'  stato  possibile  recuperare,   con
l'indicazione delle relative motivazioni; 
  g) i  risultati  raggiunti,  con  riferimento  agli  obiettivi  dei
progetti di inclusione sociale oggetto di finanziamento. 
  2. La rendicontazione finale e' approvata con  atto  del  dirigente
competente per materia, nel termine di 60 giorni dalla  presentazione
del rendiconto da  parte  dei  soggetti  del  terzo  settore  di  cui
all'art. 2 comma 1. 
  3. Le somme di cui al comma 1 lettera e), al netto della quota  dei
costi sostenuti, sono restituite  alla  Regione  nel  termine  di  60
giorni dall'approvazione del rendiconto di cui al comma 2. 
  Il presente regolamento  e'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare
come regolamento della Regione Toscana. 
    Firenze, 23 aprile 2013 
 
                                ROSSI