Art. 2 
 
           Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 
                        6 agosto 2007, n. 18 
 
  1. All'articolo 22 della l.r 18/2007, come modificato dall'articolo
2 della legge regionale 28 marzo 2012, n. 3, al termine del  comma  1
sono aggiunte le seguenti parole: «La  coincidenza  territoriale  tra
distretto e ambito della gestione dei servizi sociali e' obbligatoria
nel caso di gestione dei servizi sociali tramite delega all'ASL.». 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
 
    Torino, 21 maggio 2013 
 
                                COTA 
 
(Omissis).