Art. 2 Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 1. All'articolo 22 della l.r 18/2007, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 2012, n. 3, al termine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «La coincidenza territoriale tra distretto e ambito della gestione dei servizi sociali e' obbligatoria nel caso di gestione dei servizi sociali tramite delega all'ASL.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 21 maggio 2013 COTA (Omissis).