Art. 2 Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 51/2012 1. L'art. 19 della legge regionale 51/2012 e' sostituito dal seguente: «Art. 19 (Disposizioni relative alla gestione del patrimonio immobiliare di Arte Genova). - 1. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore di Arte Genova per la gestione del suo patrimonio immobiliare e per le attivita' istituzionali di cui alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attivita' di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni. 2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' concessa nella misura massima del 25 per cento del patrimonio immobiliare di Arte Genova. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano con riferimento agli immobili di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2011, n. 1713 e al conseguente atto di trasferimento repertorio n. 15319 del 30 dicembre 2011.».