Art. 2 
 
     Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 51/2012 
 
  1. L'art. 19  della  legge  regionale  51/2012  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art.  19  (Disposizioni  relative  alla  gestione  del  patrimonio
immobiliare di Arte Genova). - 1. La Giunta regionale e'  autorizzata
a concedere anticipazioni di cassa a favore di  Arte  Genova  per  la
gestione  del  suo  patrimonio  immobiliare  e   per   le   attivita'
istituzionali di cui alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9  (Nuovo
ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica  e
riordino delle attivita' di servizio all'edilizia residenziale ed  ai
lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. L'anticipazione di cui al  comma  1  e'  concessa  nella  misura
massima del 25 per cento del patrimonio immobiliare di Arte Genova. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano con
riferimento agli immobili di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta
regionale 29  dicembre  2011,  n.  1713  e  al  conseguente  atto  di
trasferimento repertorio n. 15319 del 30 dicembre 2011.».