Art. 3 Modifiche all'art. 26 della legge regionale dell'8 febbraio 1995, n. 10 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unita' sanitarie locali e delle altre aziende del servizio sanitario regionale). 1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 10/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «conto economico» sono inserite le seguenti: «, dal rendiconto finanziario». 2. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 10/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «conto economico» sono inserite le seguenti: «, il rendiconto finanziario».