Art. 3 
Modifiche all'art. 26 della legge regionale dell'8 febbraio 1995,  n.
  10 (Finanziamento, gestione patrimoniale  ed  economico-finanziaria
  delle Unita' sanitarie locali e delle altre  aziende  del  servizio
  sanitario regionale). 
  1. Al comma 1 dell'art. 26  della  legge  regionale  n.  10/1995  e
successive modificazioni ed  integrazioni,  dopo  le  parole:  «conto
economico» sono inserite le seguenti: «, dal rendiconto finanziario». 
  2. Al comma 2 dell'art. 26  della  legge  regionale  n.  10/1995  e
successive modificazioni ed  integrazioni,  dopo  le  parole:  «conto
economico» sono inserite le seguenti: «, il rendiconto finanziario».