Art. 4 Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili). 1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 49/2012, dopo la parola: «nominati» sono inserite le seguenti: «dalla Giunta regionale». 2. Alla fine della lettera a) del comma 9 dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2012, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche' i loro coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado». 3. I commi 10 e 11 dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2012 sono sostituiti dal seguente: «10. Sono incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che sono legati da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale alla Regione o agli enti da essa dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa nonche' agli enti locali del territorio regionale.».