Art. 4 
Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49  (Disposizioni
  di   adeguamento   alla   normativa   nazionale   in   materia   di
  armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio  ed
  in materia di controlli contabili). 
  1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 49/2012, dopo la
parola:  «nominati»  sono  inserite  le   seguenti:   «dalla   Giunta
regionale». 
  2. Alla fine della lettera a) del comma 9 dell'art. 7  della  legge
regionale n. 49/2012, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche'  i
loro coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado». 
  3. I commi 10 e 11 dell'art. 7 della  legge  regionale  n.  49/2012
sono sostituiti dal seguente: 
  «10. Sono incompatibili con l'incarico di componente  del  Collegio
coloro che sono legati da un rapporto di lavoro o di consulenza o  di
prestazione d'opera retribuita ovvero da  altri  rapporti  di  natura
patrimoniale alla Regione o agli enti da essa dipendenti  o  comunque
sottoposti al controllo o vigilanza della stessa  nonche'  agli  enti
locali del territorio regionale.».