Art. 11 Modifica dell'art. 28 della l.r. 1/2009 1. Il comma 1 dell'art. 28 della l.r. 1/2009, e' sostituito dal seguente: «1. La Commissione regionale per l'artigianato e' costituita con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente per materia ed e' composta: a) da un rappresentante della Regione, con esperienza in materia giuridica, designato dalla Giunta regionale; b) da sei esperti in materia di artigianato, designati unitariamente dalle confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative; c) dal Direttore regionale dell'INPS o da un suo delegato; d) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori; e) da un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti); f) dal Direttore regionale o da un suo delegato della struttura regionale competente in materia di formazione; g) da un rappresentante designato dall'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte.».