Art. 11 
 
               Modifica dell'art. 28 della l.r. 1/2009 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 28 della l.r.  1/2009,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «1. La Commissione regionale per l'artigianato  e'  costituita  con
provvedimento del responsabile della struttura  regionale  competente
per materia ed e' composta: 
  a) da un rappresentante della Regione, con  esperienza  in  materia
giuridica, designato dalla Giunta regionale; 
  b)  da  sei  esperti   in   materia   di   artigianato,   designati
unitariamente dalle confederazioni artigiane  regionali  maggiormente
rappresentative; 
  c) dal Direttore regionale dell'INPS o da un suo delegato; 
  d)   da   un   rappresentante   designato   congiuntamente    dalle
organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori; 
  e) da un rappresentante dei consumatori  designato  dalla  Consulta
regionale per la  tutela  dei  consumatori  e  degli  utenti  di  cui
all'art.  4  della  legge  regionale   26   ottobre   2009,   n.   24
(Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti); 
  f) dal Direttore regionale o da un  suo  delegato  della  struttura
regionale competente in materia di formazione; 
  g) da un rappresentante designato dall'Unione regionale delle CCIAA
del Piemonte.».