Art. 12 
 
             Sostituzione dell'art. 29 della l.r. 1/2009 
 
  1. L'art. 29 della l.r. 1/2009, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 29 (Funzioni della Commissione regionale per  l'artigianato).
- 1. La Commissione regionale per l'artigianato ha  sede  presso  gli
uffici della Giunta regionale. Quale organo regionale  amministrativo
e di tutela del settore: 
    a) presenta alla Giunta regionale ogni anno  il  programma  della
propria  attivita'   per   l'anno   successivo   ed   il   consuntivo
dell'attivita' svolta nell'anno precedente; 
  b) decide sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti delle  CCIAA
in materia di annotazione, modifica  e  cancellazione  delle  imprese
artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese; 
  c) decide sui ricorsi contro il mancato riconoscimento  di  impresa
dell'eccellenza artigiana e di maestro artigiano; 
  d) decide sulla costituzione in giudizio in  caso  di  impugnazione
delle delibere ai sensi delle disposizioni di legge; 
  e) esprime pareri sugli  atti  della  programmazione  regionale  in
materia di artigianato; 
  f)   propone   iniziative   rivolte   alla   promozione,    tutela,
valorizzazione e sviluppo dell'artigianato; 
  g)  svolge  una  funzione  di  informazione  e  coordinamento   nei
confronti delle CCIAA per assicurare omogeneita'  di  indirizzo  agli
interventi sul territorio regionale in stretta collaborazione con  le
strutture competenti della Regione; 
  h) coadiuva la Regione secondo quanto previsto espressamente  dalla
presente legge e svolge ogni altro compito attribuitole  dalle  leggi
regionali e nazionali. 
  2.  Tutti  gli  oneri  e  le  spese  per  il  funzionamento   della
Commissione regionale per l'artigianato sono a carico della Regione e
sono determinati ai sensi dell'art. 37. 
  3. La rappresentanza processuale e  la  difesa  in  giudizio  della
Commissione   regionale   per   l'artigianato   spetta    di    norma
all'Avvocatura regionale. 
  4. Per l'approfondimento di argomenti di  particolare  complessita'
la  Commissione  regionale  per  l'artigianato  ha  la  facolta'   di
articolarsi in gruppi di lavoro, eventualmente integrati  da  esperti
designati dalle confederazioni  regionali  artigiane,  che  esprimono
pareri di carattere tecnico. La partecipazione al gruppo di lavoro e'
a titolo onorifico.».