Art. 12 Sostituzione dell'art. 29 della l.r. 1/2009 1. L'art. 29 della l.r. 1/2009, e' sostituito dal seguente: «Art. 29 (Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato). - 1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso gli uffici della Giunta regionale. Quale organo regionale amministrativo e di tutela del settore: a) presenta alla Giunta regionale ogni anno il programma della propria attivita' per l'anno successivo ed il consuntivo dell'attivita' svolta nell'anno precedente; b) decide sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti delle CCIAA in materia di annotazione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese; c) decide sui ricorsi contro il mancato riconoscimento di impresa dell'eccellenza artigiana e di maestro artigiano; d) decide sulla costituzione in giudizio in caso di impugnazione delle delibere ai sensi delle disposizioni di legge; e) esprime pareri sugli atti della programmazione regionale in materia di artigianato; f) propone iniziative rivolte alla promozione, tutela, valorizzazione e sviluppo dell'artigianato; g) svolge una funzione di informazione e coordinamento nei confronti delle CCIAA per assicurare omogeneita' di indirizzo agli interventi sul territorio regionale in stretta collaborazione con le strutture competenti della Regione; h) coadiuva la Regione secondo quanto previsto espressamente dalla presente legge e svolge ogni altro compito attribuitole dalle leggi regionali e nazionali. 2. Tutti gli oneri e le spese per il funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato sono a carico della Regione e sono determinati ai sensi dell'art. 37. 3. La rappresentanza processuale e la difesa in giudizio della Commissione regionale per l'artigianato spetta di norma all'Avvocatura regionale. 4. Per l'approfondimento di argomenti di particolare complessita' la Commissione regionale per l'artigianato ha la facolta' di articolarsi in gruppi di lavoro, eventualmente integrati da esperti designati dalle confederazioni regionali artigiane, che esprimono pareri di carattere tecnico. La partecipazione al gruppo di lavoro e' a titolo onorifico.».