Art. 13 Sostituzione dell'art. 30 della l.r. 1/2009 1. L'art. 30 della l.r. 1/2009, e' sostituito dal seguente: «Art. 30 (Durata in carica della Commissione regionale per l'artigianato). - 1. La Commissione regionale per l'artigianato ha una durata di cinque anni a decorrere dal provvedimento di nomina e resta in carica fino alla nomina della nuova Commissione. 2. I componenti della Commissione regionale per l'artigianato decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti per la nomina e in caso di mancata partecipazione non giustificata alle sedute per tre riunioni consecutive. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni momento dall'organismo che li ha designati.».