Art. 13 
 
             Sostituzione dell'art. 30 della l.r. 1/2009 
 
  1. L'art. 30 della l.r. 1/2009, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  30  (Durata  in  carica  della  Commissione  regionale   per
l'artigianato). - 1. La Commissione regionale  per  l'artigianato  ha
una durata di cinque anni a decorrere dal provvedimento di  nomina  e
resta in carica fino alla nomina della nuova Commissione. 
  2. I  componenti  della  Commissione  regionale  per  l'artigianato
decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti per
la nomina e in caso di mancata partecipazione non  giustificata  alle
sedute per tre riunioni consecutive. Essi possono essere  revocati  e
sostituiti in ogni momento dall'organismo che li ha designati.».