Art. 15 Sostituzione dell'art. 32 della l.r. 1/2009 1. L'art. 32 della l.r. 1/2009, e' sostituito dal seguente: «Art. 32 (Indirizzo, coordinamento e vigilanza). - 1. La Giunta regionale ha la facolta' di ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato. 2. Nel caso in cui la Commissione regionale per l'artigianato venga a trovarsi nell'impossibilita' di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarita', previa diffida, e' sciolta con decreto del Presidente della Giunta regionale e contestualmente viene nominato un commissario straordinario competente ad esercitare, fino alla ricostituzione della Commissione, tutte le funzioni alla stessa attribuite per l'artigianato.».