Art. 15 
 
             Sostituzione dell'art. 32 della l.r. 1/2009 
 
  1. L'art. 32 della l.r. 1/2009, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 32 (Indirizzo, coordinamento e vigilanza).  -  1.  La  Giunta
regionale ha  la  facolta'  di  ordinare  ispezioni  e  indagini  sul
funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato. 
  2. Nel caso in cui la Commissione regionale per l'artigianato venga
a trovarsi nell'impossibilita' di funzionare o dia luogo  a  gravi  e
reiterate irregolarita', previa diffida, e' sciolta con decreto del 
  Presidente della Giunta regionale e contestualmente viene  nominato
un commissario straordinario  competente  ad  esercitare,  fino  alla
ricostituzione della  Commissione,  tutte  le  funzioni  alla  stessa
attribuite per l'artigianato.».