Art. 17 
 
             Sostituzione dell'art. 34 della l.r. 1/2009 
 
  1. L'art. 34 della l.r. 1/2009, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 34 (Provvedimenti d'ufficio delle CCIAA. Segnalazioni). -  1.
Le CCIAA, esaminate le denunce presentate ed acquisiti  gli  elementi
di valutazione,  sentito  l'interessato,  procedono  all'annotazione,
alle modifiche e alla  cancellazione  d'ufficio  delle  imprese,  dei
consorzi e delle societa' consortili che, pur avendone l'obbligo, non
abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie.
A tal  fine  le  CCIAA  possono  disporre  accertamenti  e  controlli
avvalendosi, anche, dell'attivita' istruttoria dei comuni. 
  2. Le  CCIAA  segnalano  le  denunce  ricevute  e  i  provvedimenti
adottati ai comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia
di vigilanza fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva.».