Art. 17 Sostituzione dell'art. 34 della l.r. 1/2009 1. L'art. 34 della l.r. 1/2009, e' sostituito dal seguente: «Art. 34 (Provvedimenti d'ufficio delle CCIAA. Segnalazioni). - 1. Le CCIAA, esaminate le denunce presentate ed acquisiti gli elementi di valutazione, sentito l'interessato, procedono all'annotazione, alle modifiche e alla cancellazione d'ufficio delle imprese, dei consorzi e delle societa' consortili che, pur avendone l'obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie. A tal fine le CCIAA possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi, anche, dell'attivita' istruttoria dei comuni. 2. Le CCIAA segnalano le denunce ricevute e i provvedimenti adottati ai comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia di vigilanza fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva.».