Art. 18 
 
           Inserimento dell'art. 34-bis nella l.r. 1/2009 
 
  1. Dopo l'art. 34 della l.r. 1/2009, e' inserito il seguente: 
  «Art. 34-bis (Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai
fini  dell'ammissione  all'esame  e  al  corso  di   formazione   per
l'attivita'  di  estetista  e  di  acconciatore).  -   1.   Ai   fini
dell'ammissione all'esame teorico-pratico di cui all'art. 3, comma  1
della legge regionale 9 dicembre 1992, n.  54  (Norme  di  attuazione
della legge 4  gennaio  1990,  n.  1.  Disciplina  dell'attivita'  di
estetista) e ai corsi di formazione teorica della durata di  trecento
ore di cui all'art. 3,  comma  1,  lettera  b)  della  l.r.  54/1992,
finanziati o riconosciuti  dalle  province,  la  struttura  regionale
competente per materia accerta, attesta e  determina  il  periodo  di
inserimento, di attivita' lavorativa qualificata, nonche' il rapporto
di apprendistato presso un'impresa di estetista. 
  2.  Ai  fini  dell'ammissione  all'esame  tecnico-pratico  di   cui
all'art. 3, comma 1 della legge 17 agosto 2005,  n.  174  (Disciplina
dell'attivita' di acconciatore) e al corso di formazione  teorica  di
cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della l. 174/2005,  la  struttura
regionale competente per materia  accerta,  attesta  e  determina  il
periodo di inserimento nonche' il rapporto  di  apprendistato  presso
una impresa di acconciatura.».