Art. 18 Inserimento dell'art. 34-bis nella l.r. 1/2009 1. Dopo l'art. 34 della l.r. 1/2009, e' inserito il seguente: «Art. 34-bis (Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attivita' di estetista e di acconciatore). - 1. Ai fini dell'ammissione all'esame teorico-pratico di cui all'art. 3, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attivita' di estetista) e ai corsi di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della l.r. 54/1992, finanziati o riconosciuti dalle province, la struttura regionale competente per materia accerta, attesta e determina il periodo di inserimento, di attivita' lavorativa qualificata, nonche' il rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista. 2. Ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico di cui all'art. 3, comma 1 della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attivita' di acconciatore) e al corso di formazione teorica di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della l. 174/2005, la struttura regionale competente per materia accerta, attesta e determina il periodo di inserimento nonche' il rapporto di apprendistato presso una impresa di acconciatura.».