Art. 2 
 
              Modifiche dell'art. 10 della l.r. 1/2009 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 10 della l.r.  1/2009,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «1.  La  Giunta  regionale  approva  ogni  tre  anni,  sentite   le
confederazioni  regionali  artigiane   maggiormente   rappresentative
presenti nel comitato di  coordinamento  unitario,  un  documento  di
indirizzi nel quale sono individuate le  priorita'  per  l'attuazione
del presente capo, con riferimento agli obiettivi, agli  strumenti  e
alle tipologie di intervento e all'impiego  delle  risorse  stanziate
nel bilancio regionale. Il documento di indirizzi e'  preventivamente
sottoposto alla commissione  consiliare  competente  che  esprime  un
parere entro il termine di trenta giorni. Decorso detto  termine,  il
parere si intende favorevole.».