Art. 2 Modifiche dell'art. 10 della l.r. 1/2009 1. Il comma 1 dell'art. 10 della l.r. 1/2009, e' sostituito dal seguente: «1. La Giunta regionale approva ogni tre anni, sentite le confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative presenti nel comitato di coordinamento unitario, un documento di indirizzi nel quale sono individuate le priorita' per l'attuazione del presente capo, con riferimento agli obiettivi, agli strumenti e alle tipologie di intervento e all'impiego delle risorse stanziate nel bilancio regionale. Il documento di indirizzi e' preventivamente sottoposto alla commissione consiliare competente che esprime un parere entro il termine di trenta giorni. Decorso detto termine, il parere si intende favorevole.».