Art. 21 Sostituzione dell'art. 41 della l.r. 1/2009 1. L'art. 41 della l.r. 1/2009, e' sostituito dal seguente: «Art. 41 (Disposizioni finanziarie). - 1. Per il finanziamento delle attivita' previste dalla presente legge, agli oneri di parte corrente e in conto capitale iscritti rispettivamente nelle unita' previsionali di base (UPB) DB 16031 e DB 16032 si fa fronte per ciascun anno del biennio 2013-2014 con le risorse finanziarie individuate secondo le modalita' previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).».