Art. 21 
 
             Sostituzione dell'art. 41 della l.r. 1/2009 
 
  1. L'art. 41 della l.r. 1/2009, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 41 (Disposizioni finanziarie).  -  1.  Per  il  finanziamento
delle attivita' previste dalla presente legge, agli  oneri  di  parte
corrente e in conto capitale iscritti  rispettivamente  nelle  unita'
previsionali di base (UPB) DB 16031 e  DB  16032  si  fa  fronte  per
ciascun  anno  del  biennio  2013-2014  con  le  risorse  finanziarie
individuate secondo le modalita' previste  dall'art.  8  della  legge
regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile  della  Regione
Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4  marzo  2003,  n.  2
(Legge finanziaria per l'anno 2003).».