Art. 23 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Le commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'art.  26
della l.r. 1/2009 continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla
conclusione  dei  procedimenti  pendenti  e  comunque  non  oltre  il
centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. 
  2. La Commissione regionale per l'artigianato,  nella  composizione
di cui all'art. 28 della l.r. 1/2009, continua a svolgere le  proprie
funzioni fino alla conclusione dei procedimenti pendenti  e  comunque
non oltre il  centoventesimo  giorno  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge. Qualora non  si  possa  procedere  alla  costituzione
della Commissione regionale per l'artigianato nella  composizione  di
cui all'art. 28 della l.r. 1/2009, come modificato dall'art. 11 della
presente  legge,  la  Giunta  regionale  provvede   a   nominare   un
Commissario straordinario per l'esercizio delle  funzioni  attribuite
alla Commissione stessa. 
  3. La Commissione regionale per l'artigianato,  nella  composizione
di cui all'art. 28 della l.r. 1/2009, come  modificato  dall'art.  11
della  presente  legge,  decide  sui  ricorsi  proposti  avverso   le
decisioni delle commissioni provinciali per l'artigianato di  cui  al
comma 1 non oltre il centoventesimo giorno dal suo insediamento. 
  4. Sono fatti salvi i procedimenti  amministrativi  gia'  in  corso
alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  avviati  in
attuazione delle norme di cui all'art. 24  della  l.r.  1/2009.  Tali
procedimenti sono portati a  compimento  sulla  base  delle  relative
disposizioni.