Art. 23 Norme transitorie 1. Le commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'art. 26 della l.r. 1/2009 continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla conclusione dei procedimenti pendenti e comunque non oltre il centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. 2. La Commissione regionale per l'artigianato, nella composizione di cui all'art. 28 della l.r. 1/2009, continua a svolgere le proprie funzioni fino alla conclusione dei procedimenti pendenti e comunque non oltre il centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora non si possa procedere alla costituzione della Commissione regionale per l'artigianato nella composizione di cui all'art. 28 della l.r. 1/2009, come modificato dall'art. 11 della presente legge, la Giunta regionale provvede a nominare un Commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Commissione stessa. 3. La Commissione regionale per l'artigianato, nella composizione di cui all'art. 28 della l.r. 1/2009, come modificato dall'art. 11 della presente legge, decide sui ricorsi proposti avverso le decisioni delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al comma 1 non oltre il centoventesimo giorno dal suo insediamento. 4. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avviati in attuazione delle norme di cui all'art. 24 della l.r. 1/2009. Tali procedimenti sono portati a compimento sulla base delle relative disposizioni.