Art. 5 
 
             Sostituzione dell'art. 22 della l.r. 1/2009 
 
  1. L'art. 22 della l.r. 1/2009, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 22 (Annotazione, modifica e cancellazione nel registro  delle
imprese).  -  1.  Nel  rispetto  dei  principi   di   semplificazione
amministrativa, sulla base delle disposizioni  di  legge  vigenti  in
materia e nel rispetto dei poteri di  indirizzo  della  Regione  sono
disciplinate  le  procedure  per  l'annotazione,  la  modifica  e  la
cancellazione della qualifica artigiana delle imprese in possesso dei
requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge  quadro  per
l'artigianato) nel registro delle imprese. 
  2. L'albo delle imprese artigiane e' soppresso e sostituito a tutti
gli effetti dal registro delle imprese. 
  3. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono delegate  alle
CCIAA e sono da esercitarsi secondo le modalita' di cui alla presente
legge. 
  4. Ai fini dell'annotazione, della modifica e  della  cancellazione
della qualifica artigiana delle imprese si applicano a  favore  delle
CCIAA i diritti di segreteria stabiliti in applicazione dell'art. 18,
comma  1,  lettera  d)  della  legge  29  dicembre   1993,   n.   580
(Riordinamento delle camere di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura). 
  5. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni  anno,  stipula
apposita convenzione con l'Unione regionale delle CCIAA del  Piemonte
sui servizi da assicurare per lo svolgimento delle funzioni di cui al
comma  3  e  per   il   trasferimento   delle   risorse   finanziarie
necessarie.».