Art. 5 Sostituzione dell'art. 22 della l.r. 1/2009 1. L'art. 22 della l.r. 1/2009, e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Annotazione, modifica e cancellazione nel registro delle imprese). - 1. Nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia e nel rispetto dei poteri di indirizzo della Regione sono disciplinate le procedure per l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana delle imprese in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) nel registro delle imprese. 2. L'albo delle imprese artigiane e' soppresso e sostituito a tutti gli effetti dal registro delle imprese. 3. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono delegate alle CCIAA e sono da esercitarsi secondo le modalita' di cui alla presente legge. 4. Ai fini dell'annotazione, della modifica e della cancellazione della qualifica artigiana delle imprese si applicano a favore delle CCIAA i diritti di segreteria stabiliti in applicazione dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). 5. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, stipula apposita convenzione con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte sui servizi da assicurare per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 e per il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie.».