Art. 6 
 
           Inserimento dell'art. 22-bis nella l.r. 1/2009 
 
  1. Dopo l'art. 22 della l.r. 1/2009, e' inserito il seguente: 
  «Art. 22-bis (Programmi con il  sistema  camerale  a  favore  della
competitivita' delle imprese). - 1. La Giunta regionale definisce con
l'Unione regionale delle  CCIAA  del  Piemonte  la  realizzazione  di
programmi a favore della promozione e  qualificazione  delle  imprese
artigiane piemontesi attraverso apposite convenzioni. 
  2. I criteri, le risorse, gli strumenti di intervento, le categorie
dei destinatari e le  modalita'  per  la  valutazione  dell'efficacia
delle  azioni   secondo   parametri   correlati   alla   specificita'
dell'azione sono definiti nella convenzione di cui all'art. 22, comma
5.».