Art. 6 Inserimento dell'art. 22-bis nella l.r. 1/2009 1. Dopo l'art. 22 della l.r. 1/2009, e' inserito il seguente: «Art. 22-bis (Programmi con il sistema camerale a favore della competitivita' delle imprese). - 1. La Giunta regionale definisce con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte la realizzazione di programmi a favore della promozione e qualificazione delle imprese artigiane piemontesi attraverso apposite convenzioni. 2. I criteri, le risorse, gli strumenti di intervento, le categorie dei destinatari e le modalita' per la valutazione dell'efficacia delle azioni secondo parametri correlati alla specificita' dell'azione sono definiti nella convenzione di cui all'art. 22, comma 5.».