Art. 10 
 
       Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato 
 
  1. Gli atti  emanati  in  applicazione  della  presente  legge  che
prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di  Stato,
ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformita'
a quanto previsto  dai  regolamenti  comunitari  di  esenzione,  sono
oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e  108  del  trattato
sul funzionamento dell'Unione europea.