Art. 11 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri di cui all'art. 1 e agli interventi previsti all'art.
2 del biennio 2013-2014, stimati rispettivamente  in  un  milione  di
euro per ciascun anno e iscritti nell'ambito delle rispettive  unita'
previsionali di base (UPB) DB11032 e DB11092 del bilancio pluriennale
per gli anni  2012-2014,  si  provvede  con  le  risorse  finanziarie
individuate secondo le modalita' previste  dall'art.  8  della  legge
regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile  della  Regione
Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4  marzo  2003,  n.  2
(Legge finanziaria per l'anno 2003). 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. 
    Torino, 29 aprile 2013 
 
                                COTA 
 
  (Omissis)