Art. 11 Norma finanziaria 1. Agli oneri di cui all'art. 1 e agli interventi previsti all'art. 2 del biennio 2013-2014, stimati rispettivamente in un milione di euro per ciascun anno e iscritti nell'ambito delle rispettive unita' previsionali di base (UPB) DB11032 e DB11092 del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalita' previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 29 aprile 2013 COTA (Omissis)