Art. 4 
 
             Gestione delle risorse pastorali pubbliche 
 
  1. Per la conservazione e la salvaguardia  dei  pascoli  montani  e
delle malghe di proprieta' pubblica, le procedure per l'affitto e  le
condizioni contrattuali e gestionali generali rispettano la  legge  3
maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), la legge  dell'  11
febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici)
e le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale,
sentito il parere della commissione consiliare competente.