Art. 4 Gestione delle risorse pastorali pubbliche 1. Per la conservazione e la salvaguardia dei pascoli montani e delle malghe di proprieta' pubblica, le procedure per l'affitto e le condizioni contrattuali e gestionali generali rispettano la legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), la legge dell' 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici) e le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente.