Art. 5 Modifiche dell'art. 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 1. Al comma quinto dell'art. 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste), come aggiunto dall'art. 8 della legge regionale dell'11 maggio 1984, n. 24, la parola: «istituzioni» e' sostituita dalla seguente: «enti». 2. Il comma sesto dell'art. 47 della legge regionale n. 63/1978, come aggiunto dall'art. 8 della legge regionale n. 24/1984, e' sostituito dal seguente: «6. Lo statuto di tali enti, tra l'altro, prevede: a) la maggioranza negli organi collegiali dei rappresentati di enti pubblici, nel caso figurino anche privati tra i partecipanti; b) il presidente eletto tra i rappresentanti designati dagli enti pubblici e dalla Regione; c) il collegio dei revisori dei conti o collegio sindacale composto da tre membri designati dai partecipanti; il presidente del collegio e' il membro designato dall'ente che versa l'eventuale quota maggioritaria; d) un numero di rappresentanti negli organi collegiali rapportato alle eventuali quote di partecipazione finanziaria con l'osservanza, comunque, di quanto previsto alla lettera a).». 3. Il comma settimo dell'art. 47 della legge regionale n. 63/1978, come aggiunto dall'art. 8 della legge regionale n. 24/1984, e' sostituito dal seguente: «7. Gli enti devono essere costituiti con atto pubblico, avere personalita' giuridica e possedere i requisiti organizzativi, tecnici e scientifici necessari per l'espletamento della ricerca applicata.». 4. Il comma nono dell'art. 47 della legge regionale n. 63/1978, come aggiunto dall'art. 8 della legge regionale n. 24/1984, e' sostituito dal seguente: «9. L'intervento finanziario della Regione e' determinato annualmente con la legge di bilancio regionale, tenuto conto: a) del bilancio preventivo e del programma di attivita' e ricerca; b) del bilancio consuntivo e del programma di attivita' e ricerca relativo all'anno precedente; c) delle eventuali quote di partecipazione finanziaria degli altri partecipanti.».