Art. 5 
 
 Modifiche dell'art. 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 
 
  1. Al comma quinto dell'art. 47 della legge  regionale  12  ottobre
1978, n.  63  (Interventi  regionali  in  materia  di  agricoltura  e
foreste), come aggiunto dall'art. 8  della  legge  regionale  dell'11
maggio 1984, n. 24, la  parola:  «istituzioni»  e'  sostituita  dalla
seguente: «enti». 
  2. Il comma sesto dell'art. 47 della legge  regionale  n.  63/1978,
come aggiunto dall'art.  8  della  legge  regionale  n.  24/1984,  e'
sostituito dal seguente: 
  «6. Lo statuto di tali enti, tra l'altro, prevede: 
    a) la maggioranza negli organi collegiali  dei  rappresentati  di
enti pubblici, nel caso figurino anche privati tra i partecipanti; 
    b) il presidente eletto tra i rappresentanti designati dagli enti
pubblici e dalla Regione; 
    c) il collegio  dei  revisori  dei  conti  o  collegio  sindacale
composto da tre membri designati dai partecipanti; il presidente  del
collegio e' il membro designato dall'ente che versa l'eventuale quota
maggioritaria; 
    d) un numero di rappresentanti negli organi collegiali rapportato
alle eventuali quote di partecipazione finanziaria con  l'osservanza,
comunque, di quanto previsto alla lettera a).». 
  3. Il comma settimo dell'art. 47 della legge regionale n.  63/1978,
come aggiunto dall'art.  8  della  legge  regionale  n.  24/1984,  e'
sostituito dal seguente: 
  «7. Gli enti devono essere  costituiti  con  atto  pubblico,  avere
personalita' giuridica e possedere i requisiti organizzativi, tecnici
e scientifici necessari per l'espletamento della ricerca applicata.». 
  4. Il comma nono dell'art. 47 della  legge  regionale  n.  63/1978,
come aggiunto dall'art.  8  della  legge  regionale  n.  24/1984,  e'
sostituito dal seguente: 
  «9.  L'intervento  finanziario   della   Regione   e'   determinato
annualmente con la legge di bilancio regionale, tenuto conto: 
    a) del  bilancio  preventivo  e  del  programma  di  attivita'  e
ricerca; 
    b) del bilancio consuntivo e del programma di attivita' e ricerca
relativo all'anno precedente; 
    c) delle eventuali  quote  di  partecipazione  finanziaria  degli
altri partecipanti.».