Art. 6 
 
        Modifiche della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 
 
  1. Il comma primo dell'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1980,
n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di  rilevazione  e  controllo
della  produzione  e  del  commercio  dei  prodotti  vinicoli),  come
modificato, da ultimo, dall'art. 1 della legge regionale 27  dicembre
1991, n. 64, e' sostituito dal seguente: 
  «1. La Regione, in applicazione dell'art. 77, primo comma,  lettera
d) e secondo comma del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1  della
legge 22 luglio 1975, n. 382), istituisce un sistema di rilevazione e
controllo della produzione e del commercio delle uve, dei mosti e dei
vini,  per  la  repressione  delle  frodi  nella  lavorazione  e  nel
commercio  dei  prodotti  agricoli,  che  favorisce   un   coordinato
svolgimento dei compiti comunque affidati in  materia  alle  regioni,
alle province ed ai comuni.». 
  2. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale  n.  39/1980,  come
sostituito dall'art. 1 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 21, e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza
sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vitivinicoli previsto
dalle leggi vigenti ed in  applicazione  del  disposto  di  cui  agli
articoli 4 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali),  per  il
raggiungimento  delle  finalita'  di  cui  all'art.  1,  le  province
istituiscono  il  servizio  antisofisticazioni   vinicole   (SAV)   e
demandano allo stesso le funzioni previste dagli articoli 5, 10 e  12
della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento  della
polizia municipale) e dalla legge regionale 30 novembre 1987,  n.  58
(Norme in materia di polizia locale).».