Art. 6 Modifiche della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 1. Il comma primo dell'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli), come modificato, da ultimo, dall'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64, e' sostituito dal seguente: «1. La Regione, in applicazione dell'art. 77, primo comma, lettera d) e secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), istituisce un sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio delle uve, dei mosti e dei vini, per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli, che favorisce un coordinato svolgimento dei compiti comunque affidati in materia alle regioni, alle province ed ai comuni.». 2. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 39/1980, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 21, e' sostituito dal seguente: «1. Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vitivinicoli previsto dalle leggi vigenti ed in applicazione del disposto di cui agli articoli 4 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1, le province istituiscono il servizio antisofisticazioni vinicole (SAV) e demandano allo stesso le funzioni previste dagli articoli 5, 10 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e dalla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di polizia locale).».