Art. 7 Modifiche della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 1. Dopo il comma 5 dell'art. 45 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione), e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le modifiche dei relativi statuti sono inviati alla Giunta regionale che, verificata la conformita' con le disposizioni della presente legge, le approva e ne autorizza la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.». 2. Dopo il comma 4 dell'art. 51 della legge regionale n. 21/1999, e' inserito il seguente: «4-bis. Al fine di favorire il riordino irriguo, anche attraverso l'accorpamento dei comprensori di irrigazione esistenti, e la realizzazione di grandi opere irrigue infrastrutturali sovracomprensoriali possono costituirsi organismi di coordinamento tra gli enti gestori dei comprensori di irrigazione delimitati ai sensi dell'art. 44.».