Art. 7 
 
        Modifiche della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'art. 45  della  legge  regionale  9  agosto
1999, n. 21 (Norme  in  materia  di  bonifica  e  d'irrigazione),  e'
aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Le modifiche dei relativi statuti sono inviati alla  Giunta
regionale che, verificata la conformita' con  le  disposizioni  della
presente legge, le  approva  e  ne  autorizza  la  pubblicazione  nel
Bollettino ufficiale della Regione.». 
  2. Dopo il comma 4 dell'art. 51 della legge regionale  n.  21/1999,
e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Al fine di favorire il riordino irriguo,  anche  attraverso
l'accorpamento  dei  comprensori  di  irrigazione  esistenti,  e   la
realizzazione    di    grandi    opere    irrigue    infrastrutturali
sovracomprensoriali possono costituirsi  organismi  di  coordinamento
tra gli enti gestori dei comprensori  di  irrigazione  delimitati  ai
sensi dell'art. 44.».