Art. 8 
 
Analisi delle ricadute economiche  e  sociali  nel  settore  agricolo
                      della normativa regionale 
 
  1. La Giunta regionale, prima dell'approvazione di disegni di legge
o di atti amministrativi, individua le fattispecie per  le  quali  e'
necessario operare un'analisi delle ricadute economiche e sociali nel
settore agricolo.