Art. 9 Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie 1. Al settore fitosanitario regionale compete, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) di: a) istituire quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione delle malattie pericolose e diffusibili prescrivendo le misure fitosanitarie idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi; b) ingiungere l'estirpazione di piante che possano favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria, definendo le specie e le aree soggette all'estirpazione; c) vietare temporaneamente, in tutto il territorio della Regione o in parte di esso, la messa a dimora di piante appartenenti a specie che possano favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria; d) prescrivere le misure fitosanitarie necessarie, ivi compresi i trattamenti obbligatori, la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, o sospetti tali, o ospiti degli organismi nocivi o dei loro vettori, nonche' dei materiali di imballaggio, dei recipienti e di quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o dei loro vettori, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia. 2. I soggetti che non rispettano l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati al riguardo dal settore fitosanitario regionale sono puniti con sanzione amministrativa pari a 0,3 euro per metro quadrato di superficie. La sanzione pecuniaria non puo' in ogni caso essere inferiore a 1.500,00 euro. Chiunque violi gli obblighi relativi all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal settore fitosanitario regionale e' punito con sanzione amministrativa da 200,00 a 1.200,00 euro. 3. Oltre ad accertare la violazione delle prescrizioni di cui ai commi l e 2, gli organi di vigilanza dispongono l'esecuzione coatta delle misure fitosanitarie previste al comma 1 ponendo a carico del trasgressore le relative spese. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta a carico del trasgressore la sospensione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo. 4. La vigilanza sull'applicazione del presente articolo e' affidata ai competenti uffici della Regione e agli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono destinati alla realizzazione degli interventi necessari all'attuazione delle misure di emergenza di cui al comma 1. 5. L'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dal Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale). 6. Specifici compiti relativi all'attuazione delle misure di emergenza di cui al comma 1 possono essere gestiti dalle province, dai comuni e dalle unioni montane di comuni a seguito di accordi con la Regione.