Art. 9 
 
Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di  fitopatie
                    ed infestazioni parassitarie 
 
  1. Al settore fitosanitario regionale compete, ai  sensi  dell'art.
50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214  (Attuazione  della
direttiva 2002/89/CE  concernente  le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali) di: 
    a)  istituire  quarantene  fitosanitarie  tese  ad  impedire   la
diffusione delle malattie pericolose e  diffusibili  prescrivendo  le
misure fitosanitarie idonee a prevenire la  diffusione  di  organismi
nocivi; 
    b) ingiungere l'estirpazione di piante che  possano  favorire  la
diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria,
definendo le specie e le aree soggette all'estirpazione; 
    c) vietare temporaneamente, in tutto il territorio della  Regione
o in parte di esso, la messa a dimora di piante appartenenti a specie
che possano favorire la diffusione di organismi nocivi  di  rilevante
importanza fitosanitaria; 
    d) prescrivere le misure fitosanitarie necessarie, ivi compresi i
trattamenti obbligatori, la distruzione dei vegetali e  dei  prodotti
vegetali ritenuti  contaminati,  o  sospetti  tali,  o  ospiti  degli
organismi nocivi  o  dei  loro  vettori,  nonche'  dei  materiali  di
imballaggio, dei recipienti e di quant'altro possa essere veicolo  di
diffusione di organismi nocivi ai vegetali o  dei  loro  vettori,  in
applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia. 
  2. I soggetti che non rispettano l'obbligo di estirpazione entro  i
termini fissati al riguardo dal settore fitosanitario regionale  sono
puniti con sanzione amministrativa pari a 0,3 euro per metro quadrato
di superficie. La sanzione pecuniaria non puo' in  ogni  caso  essere
inferiore a 1.500,00  euro.  Chiunque  violi  gli  obblighi  relativi
all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini
fissati dal settore fitosanitario regionale e'  punito  con  sanzione
amministrativa da 200,00 a 1.200,00 euro. 
  3. Oltre ad accertare la violazione delle prescrizioni  di  cui  ai
commi l e 2, gli organi di vigilanza dispongono  l'esecuzione  coatta
delle misure fitosanitarie previste al comma 1 ponendo a  carico  del
trasgressore le relative spese. La violazione delle  prescrizioni  di
cui ai commi 1 e 2 comporta a carico del trasgressore la  sospensione
di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo. 
  4. La vigilanza sull'applicazione del presente articolo e' affidata
ai competenti uffici della Regione e agli altri organi cui compete la
vigilanza   in   materia   agroambientale.   I   proventi   derivanti
dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono
destinati   alla    realizzazione    degli    interventi    necessari
all'attuazione delle misure di emergenza di cui al comma 1. 
  5. L'accertamento e l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
sono disciplinati dal Capo I della legge 24  novembre  1981,  n.  689
(Modifica al sistema penale). 
  6.  Specifici  compiti  relativi  all'attuazione  delle  misure  di
emergenza di cui al comma 1 possono essere  gestiti  dalle  province,
dai comuni e dalle unioni montane di comuni a seguito di accordi  con
la Regione.