Art. 10 
 
                Restituzione degli importi anticipati 
 
  1. Il gestore assume le spese relative alle procedure giudiziali  e
di recupero coattivo e degli  onorari,  restituisce  per  intero  gli
importi anticipati ovvero versati ai  sensi  degli  art.  4  e  9  al
comune, quando ricorra anche uno soltanto dei seguenti casi: 
    a) il gestore non ha trasmesso al comune copia della procura alla
lite e della  decisione  dell'organo  competente  sulla  proposizione
della domanda giudiziale entro il termine previsto dall'art. 6  comma
3; 
    b) il gestore non ha trasmesso la copia degli  atti  introduttivi
del procedimento di riscossione coattiva entro  il  termine  previsto
dall'art. 6 comma 4; 
    c) il  gestore,  in  violazione  dell'art.  7  comma  1,  non  ha
trasmesso al comune una proposta del debitore relativa ad un  accordo
stragiudiziale; 
    d) al comune, in violazione dell'art. 7 comma  1,  non  e'  stata
trasmessa  la   sentenza   unitamente   alla   presa   di   posizione
dell'avvocato in tempo utile; 
    e) al comune, in violazione dell'art. 7 comma  1,  non  e'  stato
trasmesso  in  tempo  utile  l'atto  di  impugnazione  del   debitore
unitamente alla presa di posizione dell'avvocato; 
    f) il gestore,  in  mancanza  o  in  violazione  della  presa  di
posizione del comune, ha conferito la procura alla  lite  o  ha  dato
avvio al procedimento di riscossione coattiva ai  sensi  dell'art.  6
comma 1; 
    g) il gestore,  in  mancanza  o  in  violazione  della  presa  di
posizione del comune, ha approvato un accordo stragiudiziale ai sensi
dell'art. 7 comma 2; 
    h) il gestore, in violazione della presa di posizione del comune,
non ha approvato l'accordo stragiudiziale approvato dal  debitore  ai
sensi dell'art. 7 comma 2; 
    i) il gestore,  in  mancanza  o  in  violazione  della  presa  di
posizione del comune, ha effettuato l'estensione della  lite  ad  una
pluralita' di soggetti, ha proposto una domanda riconvenzionale o una
domanda contro la domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 7  commi
1, 3 e 4; 
    j) il gestore, in violazione della presa di posizione del comune,
non ha provveduto all'estensione della  lite  ad  una  pluralita'  di
soggetti, alla proposizione di una domanda riconvenzionale o  di  una
domanda contro la domanda riconvenzionale ai sensi dell'articolo 7; 
    k) il gestore, in violazione dell'art. 7 comma 2, ha proposto, in
mancanza o in violazione della presa di posizione del  comune,  mezzi
di impugnazione ovvero  ha  avviato  il  procedimento  di  esecuzione
forzata; 
    l) il  gestore,  in  violazione  dell'art.  7  comma  2,  non  ha
proposto, in violazione della presa di posizione del comune, mezzi di
impugnazione ovvero non ha  avviato  il  procedimento  di  esecuzione
forzata; 
    m) il gestore non  ha  provveduto  all'interruzione  dei  termini
prescrizionali ai sensi dell'art. 8 comma 2. 
  2. Il gestore restituisce per intero gli importi anticipati  ovvero
versati ai sensi degli articoli 4 e 9 al comune  qualora  si  accerti
che il gestore abbia violato le disposizioni di cui all'art. 8  comma
3 e che la violazione accertata sia stata  la  causa  del  mancato  o
parziale accoglimento della domanda  giudiziale  del  gestore  ovvero
dell'accoglimento,  anche  parziale,  della  domanda  giudiziale  del
debitore.  Una  violazione   ricorre   fra   l'altro   anche   quando
informazioni,  documenti  o  atti  significativi  per  la   vertenza,
nonostante la loro disponibilita', non siano stati trasmessi affatto,
siano stati trasmessi in maniera incompleta  o  non  in  tempo  utile
ovvero quando siano stati forniti  delle  informazioni  significativi
per la vertenza non corrispondenti ai fatti. 
  3. Il gestore provvede alle restituzioni previste dai commi 1  e  2
entro  30  giorni  dalla  ricezione  della  relativa   richiesta   di
restituzione del comune. 
  4. Dalla data di trasmissione  della  richiesta  di  retituzione  a
norma del comma 3  vengono  a  mancare  in  riferimento  al  debitore
interessato, in deroga agli articoli 4 e 9, gli obblighi  del  comune
di effettuare anticipazioni e di assumere le spese procedurali e  gli
onorari.