Art. 10 Restituzione degli importi anticipati 1. Il gestore assume le spese relative alle procedure giudiziali e di recupero coattivo e degli onorari, restituisce per intero gli importi anticipati ovvero versati ai sensi degli art. 4 e 9 al comune, quando ricorra anche uno soltanto dei seguenti casi: a) il gestore non ha trasmesso al comune copia della procura alla lite e della decisione dell'organo competente sulla proposizione della domanda giudiziale entro il termine previsto dall'art. 6 comma 3; b) il gestore non ha trasmesso la copia degli atti introduttivi del procedimento di riscossione coattiva entro il termine previsto dall'art. 6 comma 4; c) il gestore, in violazione dell'art. 7 comma 1, non ha trasmesso al comune una proposta del debitore relativa ad un accordo stragiudiziale; d) al comune, in violazione dell'art. 7 comma 1, non e' stata trasmessa la sentenza unitamente alla presa di posizione dell'avvocato in tempo utile; e) al comune, in violazione dell'art. 7 comma 1, non e' stato trasmesso in tempo utile l'atto di impugnazione del debitore unitamente alla presa di posizione dell'avvocato; f) il gestore, in mancanza o in violazione della presa di posizione del comune, ha conferito la procura alla lite o ha dato avvio al procedimento di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 6 comma 1; g) il gestore, in mancanza o in violazione della presa di posizione del comune, ha approvato un accordo stragiudiziale ai sensi dell'art. 7 comma 2; h) il gestore, in violazione della presa di posizione del comune, non ha approvato l'accordo stragiudiziale approvato dal debitore ai sensi dell'art. 7 comma 2; i) il gestore, in mancanza o in violazione della presa di posizione del comune, ha effettuato l'estensione della lite ad una pluralita' di soggetti, ha proposto una domanda riconvenzionale o una domanda contro la domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 7 commi 1, 3 e 4; j) il gestore, in violazione della presa di posizione del comune, non ha provveduto all'estensione della lite ad una pluralita' di soggetti, alla proposizione di una domanda riconvenzionale o di una domanda contro la domanda riconvenzionale ai sensi dell'articolo 7; k) il gestore, in violazione dell'art. 7 comma 2, ha proposto, in mancanza o in violazione della presa di posizione del comune, mezzi di impugnazione ovvero ha avviato il procedimento di esecuzione forzata; l) il gestore, in violazione dell'art. 7 comma 2, non ha proposto, in violazione della presa di posizione del comune, mezzi di impugnazione ovvero non ha avviato il procedimento di esecuzione forzata; m) il gestore non ha provveduto all'interruzione dei termini prescrizionali ai sensi dell'art. 8 comma 2. 2. Il gestore restituisce per intero gli importi anticipati ovvero versati ai sensi degli articoli 4 e 9 al comune qualora si accerti che il gestore abbia violato le disposizioni di cui all'art. 8 comma 3 e che la violazione accertata sia stata la causa del mancato o parziale accoglimento della domanda giudiziale del gestore ovvero dell'accoglimento, anche parziale, della domanda giudiziale del debitore. Una violazione ricorre fra l'altro anche quando informazioni, documenti o atti significativi per la vertenza, nonostante la loro disponibilita', non siano stati trasmessi affatto, siano stati trasmessi in maniera incompleta o non in tempo utile ovvero quando siano stati forniti delle informazioni significativi per la vertenza non corrispondenti ai fatti. 3. Il gestore provvede alle restituzioni previste dai commi 1 e 2 entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta di restituzione del comune. 4. Dalla data di trasmissione della richiesta di retituzione a norma del comma 3 vengono a mancare in riferimento al debitore interessato, in deroga agli articoli 4 e 9, gli obblighi del comune di effettuare anticipazioni e di assumere le spese procedurali e gli onorari.