Art. 11 
 
       Restituzione della partecipazione tariffaria al comune 
 
  1. Il gestore restituisce  al  comune  gli  importi  effettivamente
recuperati  in  seguito  alle  procedure  giudiziali  o  di  recupero
coattivo, ad un accordo stragiudiziale o con altre modalita' entro 30
giorni dalla riscossione da parte del gestore.