Art. 12 
 
                             Convenzioni 
 
  1.  Mediante  convenzione  il  gestore  e  il  comune   interessato
stabiliscono, nel rispetto e nei limiti della regolamentazione valida
a livello provinciale contenuta nel presente  regolamento,  forme  di
gestione unitaria delle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3  dell'art.
7/ter della legge provinciale 30 aprile  1991,  n.  13  e  successive
modificazioni; le disposizioni contenute nei precedenti articoli da 1
a 11 si applicano comunque anche in mancanza  della  convenzione  qui
prevista. 
  2. Le disposizioni contenute nei precedenti  articoli  da  1  a  11
vanno inserite nella convenzione di cui al comma 1, si  applicano  in
ogni caso, anche in mancanza di apposita clausola e prevalgono  sulle
clausole  convenzionali  contrarie.  Nell'ambito   della   disciplina
contenuta  nei  commi  seguenti  possono   essere   convenute   delle
integrazioni delle disposizioni menzionate. 
  3. Puo' essere convenuto quanto segue: 
    a) la partecipazione del comune, per  quanto  sia  possibile  per
legge, alla scelta dell'avvocato  ed  il  conferimento  del  relativo
incarico a cura del gestore; 
    b) la tenuta di riunioni per la  discussione  dei  casi  al  fine
della rilevazione delle informazioni,  dei  documenti  e  degli  atti
significativi per il procedimento; gli obblighi  di  cui  all'art.  8
comma 3 e in particolare quelli di trasmissione rimangono fermi; 
    c)  l'assunzione  delle  spese  procedurali,  comprensive   degli
onorari, e l'anticipazione degli importi sospesi per le procedure  in
essere, per le quali non vi e' ancora stata una sentenza  passata  in
giudicato al momento dell'enrata in vigore dell'accordo previsto  dal
presente articolo. 
  4.  Quando  la  convenzione  preveda   l'assunzione   delle   spese
procedurali e l'anticipazione degli  importi  sospesi  ai  sensi  del
comma 3 lettera c) per ciascun procedimento pendente va  indicato  il
rispettivo stato al momento della  stipula  della  convenzione  e  va
disciplinata la trasmissione degli atti del relativo procedimento  al
comune. Il gestore deve fare in modo  che  l'avvocato  incaricato  si
attenga alle disposizioni del presente regolamento.  Ai  procedimenti
pendenti si applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11.