Art. 4 
 
                   Anticipazione a cura del comune 
 
  1. Qualora dovesse risultare necessario procedere  al  recupero  in
via giudiziale nei confronti del debitore, il comune, a  norma  delle
disposizioni dei commi seguenti,  anticipa  gli  importi  sospesi  al
gestore,  al  fine  di  garantirne  la   liquidita'.   In   caso   di
anticipazione  il  credito  del  gestore  competente  per  le  azioni
giudiziali rimane in essere e non decade nei confronti del debitore. 
  2. Presupposto per l'anticipazione a cura del  comune,  e'  che  il
gestore ha trasmesso due diffide al debitore e  che  gli  importi  in
tutto o in parte non sono stati saldati. Le diffide devono riguardare
tutti gli importi, che al  momento  della  rispettiva  diffida  siano
esigibili non prescritti e per i quali il gestore non abbia preso una
decisione  riguardo  il  recupero  in  via  giudiziale.  Le   diffide
prevedono un termine di pagamento di 15 giorni dal ricevimento  della
diffida. La prima diffida deve  aver  luogo  entro  15  giorni  dalla
scadenza del  termine  di  pagamento  stabilito  nella  richiesta  di
pagamento di cui  all'art.  3,  la  seconda  entro  15  giorni  dalla
scadenza del termine di pagamento indicato nella  prima  diffida.  La
seconda diffida deve avvenire a cura di un avvocato su  incarico  del
gestore, il quale ha facolta' di conferire  all'avvocato  la  procura
all'incasso. Il gestore provvede immediatamente alla trasmissione  di
una copia dell'incarico concernente la seconda diffida, e, per quanto
non sia ancora avvenuto, del contratto in essere  con  l'avvocato  al
comune. Una  copia  della  diffida  e,  per  quanto  non  sia  ancora
avvenuto, delle richieste di pagamento riguardanti  il  credito  sono
immediatamente trasmessi al comune a seconda dei  casi,  dal  gestore
ovvero dall'avvocato incaricato. 
  3. Il comma 2 si applica anche agli importi,  che  siano  esigibili
alla  data  dell'entrata  in  vigore  del  presente   regolamento   a
condizione che il gestore non abbia preso alcuna  decisione  riguardo
il recupero in via giudiziale. Per  tali  importi  contemporaneamente
alla prima diffida deve essere realizzata l'interruzione dei  termini
prescrizionali. In deroga al comma 2 la prima diffida per gli importi
di cui al presente comma deve essere trasmessa al debitore  entro  60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
  4. Entro 7 giorni dalla scadenza del  termine  di  pagamento  della
seconda diffida il gestore deve, anche nel caso  del  rilascio  della
procura all'incasso, comunicare all'avvocato incaricato ed al comune,
se ha avuto luogo un pagamento. In ogni caso i  pagamenti  effettuati
dal debitore anche successivamente a  tale  scadenza,  devono  essere
comunicati immediatamente a cura del gestore all'avvocato  incaricato
ed al comune. 
  5. Qualora il pagamento della partecipazione tariffaria in tutto  o
in parte non abbia avuto luogo entro 20  giorni  dalla  scadenza  del
termine di pagamento della  seconda  diffida,  l'avvocato  incaricato
trasmette al gestore ed al comune  una  presa  di  posizione  ed  una
raccomandazione in ordine ad un modo sensato  di  procedere.  Qualora
entro lo stesso  termine  abbia  avuto  luogo  presso  l'avvocato  il
pagamento dell'importo corrispondente alla partecipazione tariffaria,
l'avvocato ne  informa  il  gestore  ed  il  comune  ed  effettua  il
versamento a favore del gestore. Gli interessi di  mora  e  le  spese
legali per la diffida non pagati vanno messi in conto dal gestore  al
debitore.  In  ogni  caso,  i  pagamenti  del   debitore   a   favore
dell'avvocato, che abbiano luogo a seguito della  trasmissione  della
presa di posizione, vanno comunicati immediatamente al gestore ed  al
comune e versati al gestore. 
  6. A condizione che il comune abbia ricevuto tutti i  documenti  di
cui al comma 2 e, in aggiunta, per gli importi di cui al comma  3  la
prova dell'interruzione dei termini prescrizionali, entro  30  giorni
dal ricevimento della presa  di  posizione  e  della  raccomandazione
dell'avvocato  incaricato  di  cui  al  comma  precedente  il  comune
anticipa gli importi sospesi, gli interessi di mora richiesti con  la
seconda diffida e le spese legali per la diffida. Qualora manchino  i
documenti di cui al comma 2 ovvero  la  prova  dell'interruzione  dei
termini prescrizionali,  il  comune  immediatamente  le  richiede  al
gestore  e  il  termine  di  30  giorni  del  presente  comma  inizia
nuovamente a decorrere dal ricevimento dei  documenti  richiesti.  Il
comune non effettua alcun anticipazione,  qualora  sia  stato  pagato
l'importo corrispondente alla partecipazione tariffaria, ma non anche
gli interessi di mora o le spese  legali;  in  tal  caso  il  gestore
richiede al debitore il pagamento degli interessi  di  mora  o  delle
spese legali. 
  7.  Per  le  persone,  in  riferimento  alle  quali  il  comune  ha
effettuato l'anticipazione ai sensi del comma  6,  vengono  meno  gli
obblighi di diffida previsti dal comma 2. Per tali persone il gestore
trasmette  al  comune  ed  all'avvocato  incaricato   trimestralmente
l'elenco degli importi scaduti della partecipazione tariffaria per  i
3 mesi precedenti unitamente alle copie delle richieste di pagamento.
Il comune ha l'obbligo di anticipare gli  importi  scaduti  entro  30
giorni dalla ricezione dell'elenco. Tale obbligo non  riguarda  anche
gli interessi di mora. 
  8. Il comune informa  il  gestore  e  l'avvocato  incaricato  sulle
anticipazioni effettuate ai sensi dei commi 6 e 7.