Art. 5 Scelta e incarico dell'avvocato 1. Il gestore provvede all'incarico dell'avvocato ai sensi della normativa vigente in materia e delle disposizioni seguenti. 2. Il gestore puo' provvedere all'incarico di quegli avvocati che in base ad una convenzione dell'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige e del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano siano iscritti in apposito elenco. 3. Nella convenzione di cui al comma 2 l'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige ed il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano stabiliscono di comune accordo: a) per le prestazioni relative alle diffide, alle verifiche di solvibilita', all'assistenza giuridica ed alla difesa in giudizio il limite massimo degli onorari spettanti all'avvocato; b) i presupposti d'accesso degli avvocati, i termini e le modalita' di partecipazione nonche' la cancellazione dell'iscrizione; c) le norme relative al conferimento dell'incarico. Tale convenzione viene trasmessa all'ordine degli avvocati di Bolzano, la quale cura l'invio agli avvocati iscritti, e pubblicata sui siti internet dell'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige e del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano. Con la presentazione delle domande, gli avvocati si assumono, senza riserve, l'obbligo di osservare la convenzione e la disciplina contenuta nel presente regolamento. L'elenco viene predisposto, di comune accordo, dall'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige e dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, pubblicato sui siti internet sopra menzionati e aggiornati periodicamente. Dall'iscrizione nell'elenco nasce nessun obbligo per l'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige, il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, e i gestori; l'avvocato non acquista il diritto al conferimento di un incarico. 4. La convenzione ha una durata di 5 anni e puo' essere sciolta anticipatamente di comune accordo dall'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige e dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano. 5. I comuni sono obbligati nei confronti dei gestori ad assumersi nell'ambito e nei limiti massimi della convenzione, stabiliti ai sensi dei comma 3, gli onorari pattuiti con gli avvocati. Qualora dal gestore e dall'avvocato non iscritto nell'elenco vengano concordati onorari che eccedono i limiti massimi della convenzione, le spese eccedenti sono a carico del gestore. 6. Nel contratto, che il gestore stipulera' con un avvocato non iscritto all'elenco di cui al comma 3, deve essere espressamente previsto che l'avvocato e' obbligato all'osservanza del presente regolamento.