Art. 5 
 
                   Scelta e incarico dell'avvocato 
 
  1. Il gestore provvede all'incarico dell'avvocato  ai  sensi  della
normativa vigente in materia e delle disposizioni seguenti. 
  2. Il gestore puo' provvedere all'incarico di quegli  avvocati  che
in base ad una  convenzione  dell'Associazione  delle  Residenze  per
Anziani dell'Alto Adige e del Consorzio dei Comuni della Provincia di
Bolzano siano iscritti in apposito elenco. 
  3. Nella  convenzione  di  cui  al  comma  2  l'Associazione  delle
Residenze per Anziani dell'Alto Adige  ed  il  Consorzio  dei  Comuni
della Provincia di Bolzano stabiliscono di comune accordo: 
    a) per le prestazioni relative alle diffide,  alle  verifiche  di
solvibilita', all'assistenza giuridica ed alla difesa in giudizio  il
limite massimo degli onorari spettanti all'avvocato; 
    b) i  presupposti  d'accesso  degli  avvocati,  i  termini  e  le
modalita' di partecipazione nonche' la cancellazione dell'iscrizione; 
    c) le norme relative al conferimento dell'incarico. 
  Tale convenzione  viene  trasmessa  all'ordine  degli  avvocati  di
Bolzano, la quale cura l'invio agli avvocati iscritti,  e  pubblicata
sui siti  internet  dell'Associazione  delle  Residenze  per  Anziani
dell'Alto Adige  e  del  Consorzio  dei  Comuni  della  Provincia  di
Bolzano.  Con  la  presentazione  delle  domande,  gli  avvocati   si
assumono, senza riserve, l'obbligo di osservare la convenzione  e  la
disciplina  contenuta  nel  presente  regolamento.   L'elenco   viene
predisposto, di comune accordo, dall'Associazione delle Residenze per
Anziani dell'Alto Adige e dal Consorzio dei Comuni della Provincia di
Bolzano, pubblicato sui siti internet sopra menzionati  e  aggiornati
periodicamente. Dall'iscrizione nell'elenco nasce nessun obbligo  per
l'Associazione  delle  Residenze  per  Anziani  dell'Alto  Adige,  il
Consorzio dei  Comuni  della  Provincia  di  Bolzano,  e  i  gestori;
l'avvocato non acquista il diritto al conferimento di un incarico. 
  4. La convenzione ha una durata di 5 anni  e  puo'  essere  sciolta
anticipatamente di comune accordo dall'Associazione  delle  Residenze
per  Anziani  dell'Alto  Adige  e  dal  Consorzio  dei  Comuni  della
Provincia di Bolzano. 
  5. I comuni sono obbligati nei confronti dei gestori  ad  assumersi
nell'ambito e nei limiti  massimi  della  convenzione,  stabiliti  ai
sensi dei comma 3, gli onorari pattuiti con gli avvocati. Qualora dal
gestore e dall'avvocato non iscritto nell'elenco  vengano  concordati
onorari che eccedono i limiti massimi  della  convenzione,  le  spese
eccedenti sono a carico del gestore. 
  6. Nel contratto, che il gestore stipulera'  con  un  avvocato  non
iscritto all'elenco di cui al  comma  3,  deve  essere  espressamente
previsto che l'avvocato  e'  obbligato  all'osservanza  del  presente
regolamento.