Art. 6 
 
Partecipazione dei Comuni alle decisioni dei gestori  riguardanti  la
                            proposizione 
della  domanda  giudiziale  o  il  procedimento  per  la  riscossione
                              coattiva 
 
  1. Il comune trasmette al gestore  ed  all'avvocato  una  presa  di
posizione  riguardo  il  modo  di  procedere  entro  30  giorni   dal
ricevimento della presa di posizione dell'avvocato ai sensi dell'art.
4 comma 5. Il comune puo' pronunciarsi a  favore  della  proposizione
della domanda giudiziale ovvero, per  quanto  consentito  al  gestore
dalla normativa vigente, della riscossione coattiva o dell'attesa. Il
gestore e' obbligato ad  attenersi  alla  decisione  contenuta  nella
presa di posizione del comune. Il comune puo' provvedere  alla  presa
di posizione in ogni momento anche dopo la scadenza del  termine  dei
30 giorni. In assenza di una presa di posizione il gestore  non  puo'
provvedere  alla  proposizione  della   domanda   giudiziale   ovvero
all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva. 
  2. Il comune puo' in ogni  momento  d'ufficio  o  su  proposta  del
gestore  o  dell'avvocato  richiedere  al  gestore  una  verifica  di
solvibilita' del debitore a cura dell'avvocato incaricato. Il  comune
trasmette la relativa presa di posizione al gestore  ed  all'avvocato
incaricato. Il gestore e il comune devono comunicare all'avvocato  le
informazioni a loro note riguardanti la situazione di  reddito  e  di
patrimonio ovvero denominare fonti, dalle quali l'avvocato incaricato
puo'  ottenere  informazioni  sulla  situazione  di  reddito   e   di
patrimonio. In mancanza di una  richiesta  esplicita  del  comune  le
spese per l'effettuata verifica della solvibilita' sono a carico  del
gestore. 
  3. Qualora il comune si sia pronunciato a favore della proposizione
della domanda giudiziale, il gestore  deve  trasmettere  all'avvocato
incaricato il provvedimento riguardante la proposizione della domanda
giudiziale e la  procura  alla  lite.  Copia  di  tali  documenti  va
trasmessa al comune. Le  trasmissioni  devono  aver  luogo  entro  60
giorni dalla ricezione  della  presa  di  posizione  del  comune.  Su
richiesta motivata del gestore da presentare prima della scadenza del
termine dei 60  giorni,  il  comune  puo'  prorogare  il  termine  di
ulteriori 60 giorni. L'avvocato incaricato deve trasmettere l'atto di
citazione al gestore ed al comune entro  60  giorni  dalla  ricezione
della procura alla lite. 
  4.  Qualora  il  comune  secondo  la  presa  di  posizione  si  sia
pronunciato a  favore  dell'avvio  del  procedimento  di  riscossione
coattiva, il gestore e' tenuto a trasmettere al  comune  copia  degli
atti introduttivi entro 60  giorni  dalla  ricezione  della  relativa
presa di posizione.