Art. 7 
 
Partecipazione  dei  comuni  alle  decisioni  rilevanti  dei  gestori
                     riguardanti la controversia 
 
  1. Per tutte le decisioni  rilevanti  riguardanti  le  controversie
come  l'accordo  stragiudiziale,  il   litisconsorzio,   la   domanda
riconvenzionale,  la  domanda  contro  la  domanda   riconvenzionale,
l'impugnazione e l'avvio del procedimento di esecuzione va chiesta la
presa di posizione del  comune.  A  tal  fine  l'avvocato  incaricato
trasmette in tempo utile al gestore ed al comune tutti i documenti  e
le  informazioni,  anche  relativamente  ai  termini  da   osservare,
riguardanti  la  decisione  in  questione  e   esprime   la   propria
raccomandazione. In caso di  termini  perentori  la  trasmissione  e'
considerata effettuata in tempo utile, quando gli atti  del  processo
in questione, i documenti e  le  informazioni  processuali  rilevanti
siano pervenuti al comune almeno 15 giorni prima della  scadenza  del
termine. Le  proposte  scritte  ovvero  le  prese  di  posizione  del
debitore  relative  ad  un  accordo  stragiudiziale  vanno  trasmesse
dall'avvocato unitamente alla sua raccomandazione al  gestore  ed  al
comune. Il comune in ogni momento puo' chiedere  all'avvocato  ed  al
gestore una presa di posizione in ordine ad  un  litisconsorzio,  una
domanda  riconvenzionale   o   una   domanda   contro   una   domanda
riconvenzionale. Entro 20 giorni  dalla  ricezione  della  richiesta,
l'avvocato incaricato trasmette  la  propria  presa  di  posizione  e
raccomandazione al gestore ed al comune. Entro lo stesso  termine  il
gestore  trasmette  la  propria  presa  di  posizione  al  comune  ed
all'avvocato incaricato. 
  2. Fatta salva la facolta' della verifica  della  solvibilita'  del
debitore a norma dell'art. 6 comma 2 il comune trasmette  al  gestore
ed all'avvocato incaricato la propria presa di  posizione  in  merito
alle decisioni menzionate  al  comma  1  tenendo  conto  dei  termini
comunicati. Il gestore  e'  obbligato  ad  attenersi  alla  decisione
contenuta nella presa di posizione del comune.  In  mancanza  di  una
presa di posizione per iscritto del comune il gestore, a seconda  dei
casi,  non  puo'  approvare  un  accordo  stragiudiziale,  non   puo'
provvedere alla chiamata in causa del terzo, alla proposizione  della
domanda   riconvenzionale,   della   domanda   contro   la    domanda
riconvenzionale  ovvero  all'impugnazione  e  non  puo'  avviare   il
procedimento di esecuzione forzata. 
  3. Quando secondo la presa di  posizione  del  comune  deve  essere
avviato il procedimento di esecuzione forzata, entro 60 giorni  della
ricezione della relativa presa  di  posizione  l'avvocato  incaricato
trasmette l'atto giudiziale di avvio di tale procedimento al comune.