Art. 8 
 
        Obblighi di diligenza dei gestori, comuni ed avvocati 
 
  1.  Il  gestore  inserisce  le  clausole   contrattuali   contenute
nell'allegato A nel contratto d'ospitalita'. 
  2. Il gestore  deve  impedire  la  prescrizione  dei  suoi  crediti
curando   anche    spontaneamente    l'interruzione    dei    termini
prescrizionali. Egli segue le  procedure  giudiziali  e  di  recupero
coattivo con la dovuta diligenza e si  attiene  in  particolare  agli
obblighi di diligenza di cui ai commi 3, 4 e 5. 
  3.  Il  gestore  e  il  comune  devono  denominare   e   consegnare
all'avvocato incaricato le informazioni ed i documenti  significativi
per la diffida, la riscossione coattiva, la procedura  giudiziale  ed
il procedimento di esecuzione forzata. A tal fine  l'avvocato  chiede
per iscritto in tempo utile, anche nel  corso  dei  procedimenti,  al
gestore ed al comune di trasmettere tutte le informazioni e documenti
che siano utili e disponibili, anche  per  chiarire  ovvero  scoprire
specifiche circostanze di fatto. 
  4. Il comune e il  gestore  nominano  un  responsabile  ed  un  suo
sostituto per  i  procedimenti,  compiti  ed  obblighi  previsti  dal
presente regolamento e se ne informano a vicenda; ne informano  anche
l'avvocato incaricato. 
  5. Il responsabile di cui al comma 4  deve  inoltrare  le  note,  i
documenti e gli  atti  ricevuti  all'ufficio  competente  all'interno
dell'ente, deve raccogliere da tale ufficio le decisioni, le prese di
posizione, i documenti e gli atti ai sensi del presente regolamento e
deve trasmettere questi, in mancanza di diversa disposizione,  sempre
all'altro ente ed all'avvocato incaricato nel  rispetto  dei  termini
previsti. 
  6. L'avvocato incaricato, in mancanza di diversa  disposizione,  ha
l'obbligo di trasmettere tutte le note, tutti  i  documenti  ed  atti
ovvero le relative copie al responsabile del gestore e del comune nel
rispetto dei termini previsti.