Art. 9 Assunzione delle spese procedurali e degli onorari 1. Per le persone, in riferimento alle quali il comune abbia effettuato l'anticipazione, il comune sopporta, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 5, le spese procedurali e gli onorari connessi alle procedure giudiziali e di recupero coattivo, che in virtu' di un accordo stragiudiziale o di una sentenza passata in giudicato non debbano essere sopportate dal debitore o che non siano riscosse dal debitore. 2. Il comune versa al gestore le spese procedurali che maturano nel corso dei processi nonche', nei limiti indicati dall'art. 5, gli onorari spettanti all'avvocato. L'avvocato incaricato trasmette al gestore ed al comune la relativa richiesta di pagamento. Il gestore effettua il versamento a favore dell'avvocato. Il comune versa al gestore le spese procedurali nonche' gli onorari per le prestazioni in questione spettanti all'avvocato ai sensi dell'art. 5 entro 30 giorni dalla ricezione della quietanza di pagamento da parte del gestore. Qualora il comune accerti, che per le prestazioni messe in conto dall'avvocato non siano state trasmesse al comune gli atti processuali connessi come atti di citazione e comparse di risposta, ai sensi del presente regolamento, il versamento non va effettuato. Cio' vale anche qualora il comune accerti che la propria presa di posizione non e' stata osservata. 3. Il comune versa al gestore le spese procedurali e gli onorari, che derivano al gestore da una sentenza passata in giudicato, entro 30 giorni dalla ricezione della quietanza di pagamento da parte del gestore. Tale versamento non ha luogo, qualora la sentenza non sia stata trasmessa al comune in tempo utile oppure la relativa presa di posizione del comune non sia stata osservata. 4. Qualora il debitore, in virtu' di un accordo stragiudiziale o di una sentenza passata in giudicato, paghi al gestore in tutto o in parte le sue spese procedurali e legali, comprese gli onorari spettanti all'avvocato, il gestore versa al comune gli importi corrisposti dal debitore nei limiti degli importi versati ai sensi del comma 2 entro 30 giorni del pagamento del debitore.