Art. 9 
 
         Assunzione delle spese procedurali e degli onorari 
 
  1. Per le persone,  in  riferimento  alle  quali  il  comune  abbia
effettuato l'anticipazione, il comune sopporta, in  osservanza  delle
disposizioni di cui all'art. 5, le spese procedurali  e  gli  onorari
connessi alle procedure giudiziali e di  recupero  coattivo,  che  in
virtu' di un accordo stragiudiziale o  di  una  sentenza  passata  in
giudicato non debbano essere sopportate dal debitore o che non  siano
riscosse dal debitore. 
  2. Il comune versa al gestore le spese procedurali che maturano nel
corso dei processi nonche', nei  limiti  indicati  dall'art.  5,  gli
onorari spettanti all'avvocato. L'avvocato  incaricato  trasmette  al
gestore ed al comune la relativa richiesta di pagamento.  Il  gestore
effettua il versamento a favore dell'avvocato.  Il  comune  versa  al
gestore le spese procedurali nonche' gli onorari per  le  prestazioni
in questione spettanti all'avvocato ai sensi  dell'art.  5  entro  30
giorni dalla ricezione della quietanza  di  pagamento  da  parte  del
gestore. Qualora il comune accerti, che per le prestazioni  messe  in
conto dall'avvocato non siano state  trasmesse  al  comune  gli  atti
processuali connessi come atti di citazione e comparse  di  risposta,
ai sensi del presente regolamento, il versamento non  va  effettuato.
Cio' vale anche qualora il comune accerti che  la  propria  presa  di
posizione non e' stata osservata. 
  3. Il comune versa al gestore le spese procedurali e  gli  onorari,
che derivano al gestore da una sentenza passata in  giudicato,  entro
30 giorni dalla ricezione della quietanza di pagamento da  parte  del
gestore. Tale versamento non ha luogo, qualora la  sentenza  non  sia
stata trasmessa al comune in tempo utile oppure la relativa presa  di
posizione del comune non sia stata osservata. 
  4. Qualora il debitore, in virtu' di un accordo stragiudiziale o di
una sentenza passata in giudicato, paghi al gestore  in  tutto  o  in
parte le  sue  spese  procedurali  e  legali,  comprese  gli  onorari
spettanti all'avvocato,  il  gestore  versa  al  comune  gli  importi
corrisposti dal debitore nei limiti degli importi  versati  ai  sensi
del comma 2 entro 30 giorni del pagamento del debitore.