Art. 2 
 
            Disposizioni concernenti la forma di governo 
             e i rapporti fra gli organi della Provincia 
 
  1. La/Il presidente della Provincia e' eletta/eletto dal  Consiglio
provinciale tra le  proprie/i  propri  componenti,  con  votazione  a
scrutinio segreto e a  maggioranza  assoluta  di  queste/questi.  Per
l'elezione  della/del  presidente  della  Provincia,  i   partiti   o
raggruppamenti  politici  presentano,  tramite  i  rispettivi  gruppi
consiliari, una dichiarazione di governo. 
  2. Entro il decimo giorno successivo alla proclamazione  della  sua
elezione, la/il presidente della Provincia presenta il  programma  di
governo e la proposta di composizione della giunta provinciale, sulla
quale chiede il voto del consiglio. Nel rispetto di quanto  stabilito
dall'art.  50  dello  statuto  speciale,  la   proposta   indica   le
consigliere/i consiglieri  o  le  persone  che  non  appartengono  al
consiglio chiamate/chiamati  a  comporre  la  giunta,  le  rispettive
competenze e, tra queste/questi, coloro  che  sono  chiamate/chiamati
alla carica di prima/primo e di seconda/secondo vicepresidente. 
  3. La  giunta  provinciale  e'  composta  da  un  massimo  di  otto
componenti  oltre  alla/al  presidente  della  Provincia.  La  giunta
rispecchia nella sua  composizione  la  proporzione  dei  due  generi
esistente  nel   consiglio   provinciale   al   momento   della   sua
costituzione. Qualora nella composizione  del  consiglio  provinciale
uno  dei  due   generi   sia   percentualmente   minoritario,   nella
composizione della giunta la presenza di detto genere non puo' essere
inferiore a quello  stesso  valore  percentuale,  con  arrotondamento
all'unita' piu' prossima. 
  4. Su proposta della/del presidente della Provincia,  il  consiglio
elegge le assessore/gli assessori con votazione  unica,  a  scrutinio
palese e  a  maggioranza  assoluta  delle  sue/dei  suoi  componenti.
Qualora una o piu' persone  proposte  non  dovessero  far  parte  del
consiglio provinciale, queste sono invece  elette  in  una  votazione
separata  con  le  modalita'  previste  dall'art.  50  dello  statuto
speciale. Non e' rieleggibile alla carica di assessora/assessore,  se
non dopo che siano trascorsi 48  mesi  dalla  cessazione  dall'ultimo
periodo  di  carica,  colei/colui  che  ha  ricoperto   tale   carica
consecutivamente per tre legislature o ininterrottamente per 15 anni. 
  5.  Il  consiglio  provinciale  puo'  esprimere  la  sfiducia   nei
confronti della/del presidente della Provincia unicamente eleggendo a
maggioranza una successora/un successore. La  mozione  motivata  deve
essere  sottoscritta  da  almeno  un  quarto  delle   consigliere/dei
consiglieri e sottoposta a votazione per appello nominale. La mozione
di sfiducia non e' posta in votazione se non reca la proposta di  una
diversa candidatura  alla  presidenza  della  Provincia  e  un  nuovo
programma di governo,  e  non  puo'  essere  discussa  dal  consiglio
provinciale  prima  che  siano  trascorsi  dieci  giorni  dalla   sua
presentazione. Su di essa il consiglio decide comunque entro i trenta
giorni successivi.  L'approvazione  della  mozione  di  sfiducia  nei
confronti della/del presidente della Provincia comporta la  decadenza
dell'intera giunta provinciale. La successora/Il  successore  propone
le nuove/i nuovi componenti della giunta secondo le modalita' di  cui
ai commi 2, 3 e 4. Una mozione di sfiducia presentata  nei  confronti
dell'intera  giunta  provinciale  o   della   maggioranza   delle/dei
componenti della giunta si considera proposta nei confronti della/del
presidente  della  Provincia;  di   conseguenza   si   applicano   le
disposizioni di cui al presente comma. L'approvazione  della  mozione
di sfiducia nei confronti di un'assessora/un  assessore  comporta  la
decadenza di questa/questo dal mandato. 
  6. In caso di decadenza, dimissioni, impedimento permanente o morte
della/del presidente della Provincia, si procede  all'elezione  della
nuova giunta provinciale ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4.  Si  procede
parimenti a nuova  elezione  della/del  presidente  e  della  giunta,
ovvero della sola giunta, in caso di approvazione  della  mozione  di
sfiducia di cui al comma 5, periodi 5 e 7.  Fino  all'elezione  della
nuova giunta, la giunta provinciale dimissionaria  rimane  in  carica
per  l'ordinaria  amministrazione  e  per   l'adozione   degli   atti
indifferibili e urgenti. Le funzioni di  presidente  della  Provincia
sono  assunte   dalla   prima/dal   primo   vicepresidente.   Qualora
singole/singoli  componenti  della  giunta  dovessero  cessare  dalla
carica a seguito di decadenza, morte, dimissioni, approvazione di una
mozione  di  sfiducia  individuale  o  altra  causa,   il   consiglio
provinciale procede  alla  sostituzione  degli  stessi,  su  proposta
della/del presidente della Provincia, secondo le modalita' di cui  ai
commi 2 e 4. 
  7.  La  giunta  provinciale  esercita  collegialmente  le   proprie
funzioni e, nel rispetto  delle  prerogative  statutarie  dei  gruppi
linguistici, delibera collegialmente a maggioranza dei voti.