Art. 3 
 
                 Spese per la propaganda elettorale 
 
  1.  Le  spese  per  la  propaganda  elettorale  di   ogni   singola
candidata/singolo candidato non possono superare l'importo massimo di
40.000,00 euro. 
  2. A  prescindere  dal  mandatario,  le  spese  per  la  propaganda
elettorale  vengono  attribuite  esclusivamente  alla  corrispondente
candidata/al  corrispondente  candidato,  anche  se  i   costi   sono
sostenuti da terzi. Le spese per la propaganda elettorale  di  o  per
gruppi di candidate/candidati sono ripartite di conseguenza. Non sono
attribuiti i costi sostenuti dai partiti e dalle liste che riguardano
piu' candidate/candidati. 
  3. Per stabilire gli importi di cui ai commi 1 e 2  si  considerano
le  spese  al  netto  dell'IVA  sostenute  per  tutte  le  iniziative
collegate alla campagna elettorale e svolte nel periodo di tempo  che
va dal novantesimo  giorno  prima  delle  elezioni  al  giorno  delle
elezioni stesse. 
  4. Per spese relative alla propaganda elettorale s'intendono: 
  a)  le  spese  per  la  creazione,  la  produzione,  l'acquisto   e
l'utilizzo di materiale e mezzi per la propaganda, compresi i  regali
elettorali; 
  b) le spese per la distribuzione e l'impiego di questo materiale  e
questi mezzi, comprese le spese per l'utilizzo di spazi  pubblicitari
e per inserzioni sugli  organi  di  stampa  e  spot  sulle  emittenti
radiotelevisive, al cinema, nei teatri e su internet; 
  c) quella parte di costi derivanti  dall'ideazione,  realizzazione,
stampa  e  distribuzione  di  riviste  e  bollettini  informativi  di
associazioni e altre organizzazioni  e  riguardanti  il  sostegno  di
candidate/candidati. 
  5. Entro sessanta  giorni  dalla  proclamazione  delle  consigliere
elette/dei consiglieri eletti, le/i rappresentanti  delle  liste  che
hanno partecipato alle elezioni, nonche' tutte le  candidate/tutti  i
candidati, anche  le  non  elette/i  non  eletti,  devono  presentare
all'ufficio di presidenza del consiglio della Provincia  autonoma  di
Bolzano  un  rendiconto  delle  spese  sostenute  per   la   campagna
elettorale e dei contributi finanziari  ricevuti.  Le  donazioni,  le
prestazioni in  natura  e  i  servizi  ottenuti  gratuitamente  vanno
indicati  solo  se  superano   l'importo   di   5.000,00   euro.   Le
giustificazioni di spesa vanno conservate per un anno. 
  6. Per la verifica  dei  rendiconti  l'ufficio  di  presidenza  del
consiglio della Provincia autonoma di Bolzano stipula una convenzione
con l'organismo di valutazione dell'amministrazione  della  Provincia
autonoma di Bolzano. L'organismo di valutazione  dell'amministrazione
della Provincia autonoma  di  Bolzano  verifica  la  regolarita'  dei
rendiconti presentati dalle candidate/dai candidati  e  dalle  liste.
Per la verifica dei dati sono utilizzati anche i listini  prezzi  dei
diversi mezzi d'informazione. Qualora risultassero irregolarita'  nei
singoli rendiconti, l'organismo di  valutazione  della  Provincia  le
contesta alle interessate/agli interessati, che entro quindici giorni
possono presentare i relativi documenti. 
  7. In caso di superamento del limite massimo di  spesa  di  cui  al
comma 1, l'ufficio di presidenza applica una sanzione  amministrativa
pari al triplo dell'importo per il quale e' stato superato il  limite
di spesa. Per le spese o le donazioni  non  dichiarate,  la  sanzione
amministrativa e' pari al triplo dell'importo non dichiarato. 
  8. In caso di mancata presentazione  del  rendiconto,  la  sanzione
amministrativa applicata ammonta al  triplo  del  limite  massimo  di
spesa consentita. Per presentare i documenti e' concessa una  proroga
di venti giorni dalla data dell'ingiunzione di pagamento.