Art. 4 Denominazione di funzioni 1. Ove la presente legge impiega la forma maschile per la denominazione di funzioni, nel caso in cui tale funzione sia ricoperta da una donna, e' da impiegare la forma femminile della relativa funzione. 2. Le denominazioni di funzioni riferite a persone, riportate nella sola forma maschile nella presente legge, si riferiscono indistintamente a persone sia di sesso maschile che di sesso femminile.