Art. 4 
 
                      Denominazione di funzioni 
 
  1.  Ove  la  presente  legge  impiega  la  forma  maschile  per  la
denominazione  di  funzioni,  nel  caso  in  cui  tale  funzione  sia
ricoperta da una donna, e' da  impiegare  la  forma  femminile  della
relativa funzione. 
  2. Le denominazioni di funzioni riferite a persone, riportate nella
sola  forma   maschile   nella   presente   legge,   si   riferiscono
indistintamente  a  persone  sia  di  sesso  maschile  che  di  sesso
femminile.