Art. 10 Modifica della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, "Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprieta' forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano" 1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "1. L'Azienda, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive fissate dal consiglio d'amministrazione, provvede a: a) gestire, migliorare e ampliare il patrimonio indisponibile della Provincia di cui al successivo art. 3, assicurare le relative funzioni produttive, protettive e ricreative nel rispetto della tutela ambientale, promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali e disciplinare e controllare il prelievo faunistico nelle oasi di protezione demaniali; b) garantire la difesa del suolo, il mantenimento e il ripristino dell'equilibrio idrogeologico e bioecologico nei territori di sua competenza; c) favorire sul territorio provinciale la formazione di riserve di legname mediante l'ampliamento delle proprieta' boschive provinciali, la gestione dei vivai forestali nonche' mediante la lavorazione e la commercializzazione del legname prodotto nell'Azienda stessa; d) promuovere ed eseguire attivita' di ricerca, studio e istruzione nei settori delle foreste, della caccia e della segheria, curando, in particolare, l'organizzazione della formazione e dell'aggiornamento del personale forestale, degli operai forestali, delle guardie venatorie, dei cacciatori e degli operai di segheria, oltre ad organizzare e tenere i corsi di sicurezza sul lavoro nei singoli settori previsti dalla legge vigente in materia; e) svolgere i compiti e le attivita' di istituto ad essa attribuiti dalla legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, nonche' da altre norme."