Art. 10 
 
Modifica della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, "Ordinamento
  dell'Azienda provinciale foreste e  demanio  per  l'amministrazione
  delle proprieta' forestali demaniali della  Provincia  autonoma  di
  Bolzano" 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 17 ottobre  1981,
n. 28, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  "1.  L'Azienda,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  e  delle
direttive fissate dal consiglio d'amministrazione, provvede a: 
    a) gestire, migliorare e  ampliare  il  patrimonio  indisponibile
della Provincia di cui al successivo art. 3, assicurare  le  relative
funzioni produttive,  protettive  e  ricreative  nel  rispetto  della
tutela  ambientale,  promuovere  l'uso  sostenibile   delle   risorse
naturali e disciplinare e controllare il  prelievo  faunistico  nelle
oasi di protezione demaniali; 
    b) garantire la difesa del suolo, il mantenimento e il ripristino
dell'equilibrio idrogeologico e bioecologico  nei  territori  di  sua
competenza; 
    c) favorire sul territorio provinciale la formazione  di  riserve
di  legname  mediante   l'ampliamento   delle   proprieta'   boschive
provinciali, la gestione dei  vivai  forestali  nonche'  mediante  la
lavorazione   e   la   commercializzazione   del   legname   prodotto
nell'Azienda stessa; 
    d)  promuovere  ed  eseguire  attivita'  di  ricerca,  studio   e
istruzione nei settori delle foreste, della caccia e della  segheria,
curando,  in  particolare,  l'organizzazione   della   formazione   e
dell'aggiornamento del personale forestale, degli  operai  forestali,
delle guardie venatorie, dei cacciatori e degli operai  di  segheria,
oltre ad organizzare e tenere i corsi di  sicurezza  sul  lavoro  nei
singoli settori previsti dalla legge vigente in materia; 
    e) svolgere  i  compiti  e  le  attivita'  di  istituto  ad  essa
attribuiti  dalla  legge  provinciale  21  ottobre  1996,  n.  21,  e
successive modifiche, nonche' da altre norme."