Art. 11 Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia" 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: "b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio dell'anno successivo: 1) volpe;" 2. Nella lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, i numeri 1 e 2 sono abrogati. 3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere g) e h): "g) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre: 1) cinghiale; h) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: 1) lepre bianca; 2) pernice bianca." 4. Il comma 1-bis dell'art. 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "1-bis. Nelle zone frutti-viticole determinate annualmente dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia, sentita la Ripartizione provinciale Agricoltura, l'esercizio della caccia alla cesena ed al tordo bottaccio e' consentito fino al 31 gennaio per tre giorni alla settimana, con esclusione del martedi' e venerdi'." 5. Il comma 5 dell'art. 24 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "5. I titolari di un permesso di caccia per una riserva di caccia di diritto e gli organi di amministrazione dell'Associazione di cui all'art. 23 devono rispettare le direttive di cui al comma 1, divenute esecutive e pubblicate nella forma prescritta."