Art. 11 
 
Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, "Norme per la
  protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia" 
 
  1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 17
luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: 
  "b) specie cacciabili dalla  terza  domenica  di  settembre  al  31
gennaio dell'anno successivo: 
  1) volpe;" 
  2. Nella lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale
17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, i numeri 1  e  2  sono
abrogati. 
  3. Dopo la lettera f) del  comma  1  dell'articolo  4  della  legge
provinciale 17 luglio 1987,  n.  14,  e  successive  modifiche,  sono
aggiunte le seguenti lettere g) e h): 
  "g) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre: 
    1) cinghiale; 
  h) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: 
    1) lepre bianca; 
    2) pernice bianca." 
  4. Il comma 1-bis dell'art. 4 della  legge  provinciale  17  luglio
1987, n. 14, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  "1-bis.  Nelle   zone   frutti-viticole   determinate   annualmente
dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia, sentita  la
Ripartizione provinciale Agricoltura, l'esercizio della  caccia  alla
cesena ed al tordo bottaccio e' consentito fino al 31 gennaio per tre
giorni alla settimana, con esclusione del martedi' e venerdi'." 
  5. Il comma 5 dell'art. 24 della legge provinciale 17 luglio  1987,
n. 14, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  "5. I titolari di un permesso di caccia per una riserva  di  caccia
di diritto e gli organi di amministrazione dell'Associazione  di  cui
all'art. 23 devono  rispettare  le  direttive  di  cui  al  comma  1,
divenute esecutive e pubblicate nella forma prescritta."