Art. 12 
Modifica  della  legge  provinciale  21   dicembre   2011,   n.   15,
  "Disposizioni per la formazione  del  bilancio  di  previsione  per
  l'anno  finanziario  2012  e  per  il  triennio  2012-2014   (Legge
  finanziaria 2012)" 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge provinciale 21 dicembre
2011, n. 15, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4: 
  "3. La tipologia dell'attivita' professionistica o  dilettantistica
delle singole discipline sportive resta  definita  dagli  ordinamenti
delle federazioni di rispettiva appartenenza. 
  4. Gli accertamenti  effettuati  in  difformita'  agli  ordinamenti
delle rispettive federazioni sportive sono archiviati."