Art. 12 Modifica della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)" 1. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4: "3. La tipologia dell'attivita' professionistica o dilettantistica delle singole discipline sportive resta definita dagli ordinamenti delle federazioni di rispettiva appartenenza. 4. Gli accertamenti effettuati in difformita' agli ordinamenti delle rispettive federazioni sportive sono archiviati."