Art. 3 Compiti della commissione valanghe 1. La commissione valanghe analizza e valuta il pericolo valanghe. E' deputata alla gestione del rischio e propone provvedimenti per ridurre il rischio valanghe. Consiglia il sindaco o la sindaca in caso di pericolo valanghe. 2. La commissione valanghe si riunisce almeno due volte all'anno per organizzare la propria attivita' e per redigere la documentazione conclusiva. 3. La commissione valanghe esamina e documenta le condizioni meteorologiche, nivologiche e valanghive e informa il sindaco o la sindaca in caso di pericolo valanghe per la popolazione, abitati, complessi residenziali, opere pubbliche e infrastrutture, impianti nonche' aree sciabili attrezzate. 4. La commissione valanghe consiglia il sindaco o la sindaca ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1. 5. Ogni componente della commissione valanghe in caso di imminente pericolo di valanghe puo' proporre al sindaco o alla sindaca la chiusura totale o parziale di aree sciabili attrezzate, impianti di risalita, strade comunali e tratti della rete viaria rurale. La chiusura viene disposta o revocata senza indugio con provvedimento del sindaco o della sindaca. Le funzioni del gestore di aree sciabili attrezzate sono disciplinate dalla legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14. 6. Se un impianto di risalita si trova sul territorio di piu' comuni, i provvedimenti necessari sono adottati dal comune che ospita la stazione a valle dell'impianto di risalita. 7. Se una pista da sci si trova sul territorio di piu' comuni, i provvedimenti necessari sono adottati dal comune che ospita il tratto piu' lungo della pista da sci. 8. La chiusura e l'apertura di autostrade, strade statali e provinciali sono disciplinate dal codice della strada. Sono fatte salve le competenze del sindaco o della sindaca in veste di autorita' locale per la protezione civile.