Art. 3 
 
                 Compiti della commissione valanghe 
 
  1. La commissione valanghe analizza e valuta il pericolo  valanghe.
E' deputata alla gestione del rischio  e  propone  provvedimenti  per
ridurre il rischio valanghe. Consiglia il sindaco  o  la  sindaca  in
caso di pericolo valanghe. 
  2. La commissione valanghe si riunisce almeno  due  volte  all'anno
per organizzare la propria attivita' e per redigere la documentazione
conclusiva. 
  3. La  commissione  valanghe  esamina  e  documenta  le  condizioni
meteorologiche, nivologiche e valanghive e informa il  sindaco  o  la
sindaca in caso di pericolo valanghe  per  la  popolazione,  abitati,
complessi residenziali, opere pubbliche  e  infrastrutture,  impianti
nonche' aree sciabili attrezzate. 
  4. La commissione valanghe consiglia il sindaco  o  la  sindaca  ai
sensi dell'art. 18 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1. 
  5. Ogni componente della commissione valanghe in caso di  imminente
pericolo di valanghe puo' proporre  al  sindaco  o  alla  sindaca  la
chiusura totale o parziale di aree sciabili attrezzate,  impianti  di
risalita, strade comunali e  tratti  della  rete  viaria  rurale.  La
chiusura viene disposta o revocata senza  indugio  con  provvedimento
del sindaco o della sindaca. Le funzioni del gestore di aree sciabili
attrezzate sono disciplinate  dalla  legge  provinciale  23  novembre
2010, n. 14. 
  6. Se un impianto di risalita  si  trova  sul  territorio  di  piu'
comuni, i provvedimenti necessari sono adottati dal comune che ospita
la stazione a valle dell'impianto di risalita. 
  7. Se una pista da sci si trova sul territorio di  piu'  comuni,  i
provvedimenti necessari sono adottati dal comune che ospita il tratto
piu' lungo della pista da sci. 
  8. La  chiusura  e  l'apertura  di  autostrade,  strade  statali  e
provinciali sono disciplinate dal codice  della  strada.  Sono  fatte
salve le competenze del sindaco o della sindaca in veste di autorita'
locale per la protezione civile.