Art. 5 
 
              Compiti dell'amministrazione provinciale 
 
  1.  L'amministrazione  provinciale   mette   a   disposizione   dei
componenti delle commissioni valanghe, per l'esercizio della  propria
attivita',  strumenti  standardizzati  come   reti   provinciali   di
rilevamento, piattaforme informative, moduli e simili. 
  2. L'amministrazione provinciale  organizza  corsi,  esercitazioni,
conferenze, escursioni e simili per la formazione  e  l'aggiornamento
dei componenti delle commissioni valanghe.