Art. 5 Compiti dell'amministrazione provinciale 1. L'amministrazione provinciale mette a disposizione dei componenti delle commissioni valanghe, per l'esercizio della propria attivita', strumenti standardizzati come reti provinciali di rilevamento, piattaforme informative, moduli e simili. 2. L'amministrazione provinciale organizza corsi, esercitazioni, conferenze, escursioni e simili per la formazione e l'aggiornamento dei componenti delle commissioni valanghe.