Art. 7 
 
Modifica della legge provinciale 18  dicembre  2002,  n.  15,  "Testo
unico dell'ordinamento dei servizi antincendi  e  per  la  protezione
                               civile" 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 18 dicembre 2002,
n. 15, e' cosi' sostituito: 
  "2.  Il  numero  delle  persone  componenti  il  Centro   operativo
comunale, presieduto dal sindaco o da un suo  delegato,  deve  essere
adeguato  alla  consistenza  della  popolazione  e   del   territorio
appartenente al singolo comune. Al Centro operativo  comunale  devono
comunque appartenere il comandante del Corpo  dei  vigili  del  fuoco
permanenti per il Comune di Bolzano, negli altri comuni un comandante
dei Corpi dei vigili  del  fuoco  volontari  e  il  presidente  della
commissione valanghe, ove istituita. Possono inoltre  far  parte  del
Centro  operativo  comunale   anche   rappresentanti   degli   uffici
periferici    dell'amministrazione    provinciale    nonche'    delle
associazioni di volontariato per la protezione  civile  riconosciute.
Il personale della  Ripartizione  provinciale  Foreste  e'  posto  in
servizio  per  l'assolvimento  delle  relative   attivita',   qualora
nominato membro del Centro operativo comunale.  Il  Centro  operativo
comunale di norma rimane in carica per la durata della legislatura  e
comunque fino al suo rinnovo." 
  2. Il comma 3 dell'art. 12  della  legge  provinciale  18  dicembre
2002, n. 15, e' cosi' sostituito: 
  "3. La ripartizione  competente  per  la  protezione  antincendi  e
civile cura la segreteria del  Centro  operativo  provinciale  e  del
Comitato provinciale per la protezione civile e mette a  disposizione
i quadri specializzati e lo staff per il loro funzionamento." 
  3. Dopo l'art. 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n.  15,
e' inserito il seguente articolo: 
  "Art.  12-bis  (Centro  funzionale  provinciale)  -  1.  Presso  la
ripartizione competente in materia di protezione antincendi e  civile
e'  istituito  il  Centro  funzionale  provinciale  con  funzioni  di
supporto tecnico scientifico  per  i  servizi  antincendi  e  per  la
protezione civile. 
  2. Nel Centro funzionale provinciale confluiscono dati  di  rilievo
per i rischi e sistemi di monitoraggio a fini previsionali. 
  3. Nel Centro funzionale provinciale vengono coordinate le  analisi
e le valutazioni degli scenari di rischio e redatti allertamenti  per
la riduzione dei rischi." 
  4. Il comma 1 dell'art. 15  della  legge  provinciale  18  dicembre
2002, n. 15, e' cosi' sostituito: 
  "1.   Calamita'   o   situazioni   di   pericolo   immediato   sono
tempestivamente segnalate dalla Centrale provinciale di emergenza  al
Corpo permanente dei vigili del  fuoco,  che  nel  Centro  situazioni
provinciale garantisce un servizio continuativo per il controllo e la
valutazione delle situazioni di pericolo." 
  5. Il comma 3 dell'art. 53  della  legge  provinciale  18  dicembre
2002, n. 15, e' cosi' sostituito: 
  "3.  I  funzionari  delle   Unioni   distrettuali   e   dell'Unione
provinciale sono eletti come da statuto  e  nominati  dal  Presidente
della Provincia rispettivamente dall'assessore competente. In caso di
grave violazione dei doveri  d'ufficio  la  Giunta  provinciale  puo'
revocare  con  deliberazione  motivata  le  funzioni  di   funzionari
dell'Unione provinciale e delle Unioni distrettuali." 
  6. Il comma 3 dell'art. 55  della  legge  provinciale  18  dicembre
2002, n. 15, e' cosi' sostituito: 
  "3. La Scuola provinciale  antincendi  puo'  anche  svolgere  corsi
antincendio e di protezione civile e corsi di  sicurezza  sul  lavoro
nei singoli settori previsti dalle leggi vigenti in materia."