Art. 8 Modifica della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, "Istituzione del Laboratorio biologico provinciale e dell'Ufficio idrografico provinciale" 1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "2. In particolare all'Ufficio Idrografico competono: a) le misurazioni idrometriche di tutti i corsi d'acqua e dei bacini di superficie, sia naturali che artificiali; b) lo studio idrologico dei bacini imbriferi e delle falde acquifere sotterranee; c) lo studio idrologico delle sorgenti e dei bacini di superficie sia naturali che artificiali; d) le misurazioni e le determinazioni dirette al riconoscimento dei fatti idrologici; e) la formazione e tenuta del catasto delle valanghe; f) la pubblicazione del bollettino delle valanghe; g) l'attivita' di consulenza tecnica agli organismi pubblici, per quanto concerne la prevenzione; h) il rilascio di pareri previsti da leggi o regolamenti provinciali; i) la cura delle pubblicazioni relative al servizio da espletare."