Art. 8 
 
Modifica della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18,  "Istituzione
del Laboratorio  biologico  provinciale  e  dell'Ufficio  idrografico
                            provinciale" 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 26  maggio  1976,
n. 18, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  "2. In particolare all'Ufficio Idrografico competono: 
    a) le misurazioni idrometriche di tutti i  corsi  d'acqua  e  dei
bacini di superficie, sia naturali che artificiali; 
    b) lo studio  idrologico  dei  bacini  imbriferi  e  delle  falde
acquifere sotterranee; 
    c) lo studio idrologico delle sorgenti e dei bacini di superficie
sia naturali che artificiali; 
    d) le misurazioni e le determinazioni dirette  al  riconoscimento
dei fatti idrologici; 
    e) la formazione e tenuta del catasto delle valanghe; 
    f) la pubblicazione del bollettino delle valanghe; 
    g) l'attivita' di consulenza tecnica agli organismi pubblici, per
quanto concerne la prevenzione; 
    h)  il  rilascio  di  pareri  previsti  da  leggi  o  regolamenti
provinciali; 
    i)  la  cura  delle  pubblicazioni  relative   al   servizio   da
espletare."