Art. 2 Modifiche all'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 «Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonche' modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1» e successive modificazioni. 1. All'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 1, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti: «e) 3 componenti nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 1.000 abitanti e nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti; f) 2 componenti nei comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 1.000 abitanti.»; b) nel comma 6, dopo le parole: «In quest'ultimo caso», sono inserite le parole: «e, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, in entrambi i casi».