Art. 2 
 
Modifiche all'art. 2 della legge regionale 30  novembre  1994,  n.  3
                    «Elezione diretta del sindaco 
 
  e modifica del sistema di elezione dei  consigli  comunali  nonche'
modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993,  n.  1»  e  successive
modificazioni. 
  1. All'art. 2 della legge  regionale  30  novembre  1994,  n.  3  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) nel comma 1,  le  lettere  e)  ed  f)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
      «e) 3 componenti nei  comuni  della  provincia  di  Trento  con
popolazione superiore a 1.000 abitanti e nei comuni  della  provincia
di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti; 
      f) 2 componenti  nei  comuni  della  provincia  di  Trento  con
popolazione fino a 1.000 abitanti.»; 
    b) nel comma 6, dopo le  parole:  «In  quest'ultimo  caso»,  sono
inserite le parole: «e, nei  comuni  con  popolazione  fino  a  3.000
abitanti, in entrambi i casi».